STATUTO
Titolo 1
ELEMENTI
COSTITUTIVI
CAPO
1
CONFIGURAZIONE
GIURIDICA
§
art. 1 Autonomia
statutaria
§ art. 2 Sede e territorio
§ art. 3 Segni distintivi
§
art. 4 Albo
Pretorio
CAPO 2
PRINCIPI GENERALI
§ art. 5 Principi e finalità
§ art. 6 Funzioni
CAPO 3
RAPPORTI ISTITUZIONALI
§
art. 7 Rapporti
con la Regione e gli altri Enti Locali
§
art. 8 Pari
opportunità
§
art. 9 Assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
§
art. 10 Tutela dei dati personali
Titolo 2
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
CAPO 1
PARTECIPAZIONE POPOLARE
§
art. 11 Criterio di individuazione
§
art. 12 Valorizzazione delle libere forme di
organizzazione dei cittadini
§
art. 13 Rapporti con le associazioni
§
art. 14 Organismi di partecipazione
§
art. 15 Forme di consultazione della popolazione
§
art. 16 Petizioni, proposte, istanze
§
art. 17 Istruttoria pubblica
§
art. 18 Azione popolare e delle associazioni di
protezione ambientale
§
art. 19 Diritto all’ informazione ed all’accesso
CAPO 2
REFERENDUM – DIFENSORE CIVICO
§
art. 20 Referendum consultivo
§
art. 21 Istituto del Difensore civico
Titolo 3
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
CAPO 1
ORGANI ISTITUZIONALI
§
art. 22 Organi
§
art. 23 Deliberazioni
degli organi collegiali
CAPO 2
IL CONSIGLIO COMUNALE
§
art. 24 Norme
di carattere generale
§
art. 25 I
consiglieri
§
art. 26 Presidenza
del consiglio
§
art. 27 Funzionamento
del consiglio
§
art. 28 Sessioni,
convocazione e funzionamento
§
art. 29 Prima
seduta
§
art. 30 Linee
programmatiche
§
art. 31 Competenza
ed attribuzioni del consiglio
§
art. 32 Prerogative
delle minoranze consiliari
§
art. 33 Gruppi
consiliari
CAPO 3
LA GIUNTA COMUNALE
§
art. 34 Norme
e caratteristiche generali
§
art. 35 Composizione
§
art. 36 Nomina
§
art. 37 Funzionamento
della Giunta
§
art. 38 Attribuzioni
§ art. 39 Mozione di sfiducia
CAPO 4
IL SINDACO
§
art. 40 Competenza
del Sindaco
§
art. 41 Attribuzioni
del Sindaco
§
art. 42 Vice-Sindaco
§
art. 43 Responsabilità
§
art. 44 Obbligo
di astensione
Titolo 4
CAPO 1
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
§
art. 45 Principi generali dell’organizzazione
§
art. 46 Regolamento di organizzazione
§
art. 47 Diritti e doveri dei dipendenti
§
art. 48 Direttore generale
§
art. 49 Compiti del direttore generale
§
art. 50 Funzioni di dirigenza e responsabilità
§
art. 51 Ufficio di indirizzo e controllo
§
art. 52 Collaborazioni esterne
§
art. 53 Segretario comunale
CAPO 2
SERVIZI PUBBLICI
§
art. 54 Modalità di gestione
§
art. 55 Partecipazione e controllo del cittadino
utente
§
art. 56 Partecipazione a società per azioni
§
art. 57 Azienda speciale
§
art. 58 Organi dell’azienda
§
art. 59 Istituzione
§
art. 60 Organi dell’Istituzione
CAPO 3
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
§
art. 61 Procedimento
amministrativo
§
art. 62 Partecipazione
al procedimento amministrativo
§
art. 63 Giusto
procedimento
Titolo 5
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE
CAPO 1
AUTONOMIA FINANZIARIA
§
art. 64 Finanza Locale
§
art. 65 Bilancio e programmazione finanziaria
§
art. 66 Regolamento di contabilità e disciplina
dei contratti
CAPO 2
REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO
DI GESTIONE
§
art. 67 Revisore dei conti
§
art. 68 Dimostrazione
dei risultati di gestione
§
art. 69 Controllo
economico interno della gestione
Titolo 6
FORME ASSOCIATIVE
E DI COLLABORAZIONE
CAPO 1
PRINCIPI GENERALI
§
art. 70 Collaborazione tra Enti
CAPO 2
FORME DI COLLABORAZIONE
§
art. 71 Convenzioni
§
art. 72 Consorzi
§
art. 73 Unioni di comuni
§
art. 74 Rapporti con la Comunità Montana
§
art. 75 Accordi di programma
Titolo 7
ATTIVITA'
NORMATIVA E NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO 1
STATUTO
§
art. 76 Statuto e modifiche statutarie
CAPO 2
REGOLAMENTI
§
art. 77 Potestà
regolamentare
§
art. 78 Regolamenti
vigenti
CAPO 3
APPLICAZIONE
§
art. 79 Entrata
in vigore dello Statuto
TITOLO I
ELEMENTI
COSTITUTIVI
CAPO
1
CONFIGURAZIONE
GIURIDICA
Art. 1
Autonomia Statutaria
1.
Il
Comune di Jelsi è ente locale autonomo.
2.
Rappresenta
la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il
progresso civile, sociale, politico, culturale, spirituale ed economico.
3.
Ha
autonomia statutaria nel rispetto del dettato costituzionale e nell'ambito dei
principi fissati dalla legge.
4.
Ha
autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza
pubblica.
5.
Ha
potestà normativa che esercita nel rispetto della legge e secondo le previsioni
dello Statuto.
6.
La
comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo
attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.
Art. 2
Sede e territorio
1.
La
sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Umberto I, 42. Gli
organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi
particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla
sede comunale.
2.
Il
territorio del Comune di Jelsi ha una estensione di Kmq. 28,45 e confina con i
Comuni di Riccia, Pietracatella, Toro, Campodipietra, Gildone, Cercemaggiore.
Art. 3
Segni distintivi
1.
Il
Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome <<Comune di
Jelsi>>.
2.
Il
Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio
comunale. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa
autorizzazione della Giunta.
3.
La
fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma
della Repubblica e dallo stemma del Comune.
Art. 4
Albo Pretorio
1.
Le
attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima
conoscibilità.
2.
Nella
sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga
sottoposto a tale forma di pubblicità.
3.
La
pubblicazione degli atti, provvedimenti ed avvisi può avvenire anche per via
telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione di
consultazione.
4.
La
pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5.
Al
fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono
essere previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità.
CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI
Art. 5
Principi e finalità
1.
Il
Comune di Jelsi promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della
Costituzione.
2.
Il
Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze
sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.
3.
La
sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli
interessi.
4.
Il
Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)
il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel
proprio ambito e nella comunità nazionale;
b)
la
promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e
privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e
di cooperazione;
c)
il
sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva della persona, anche con l’attività delle
organizzazioni di volontariato;
d)
la
tutela e lo sviluppo – in collaborazione con le associazioni e le istituzioni
che operano nel settore - del proprio patrimonio naturale, ambientale, storico
e culturale anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità
della vita;
e)
riconosce
e tutela la famiglia promuovendo politiche che abbiano come principale
obiettivo sia l’educazione dei figli che la cura degli anziani, evitando il
loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le
generazioni;
f)
promuove
e valorizza i rapporti con le comunità jelsesi all’estero;
g)
favorisce
e sostiene iniziative ed azioni tese a valorizzare e promuovere le tradizioni
popolari, prima fra tutte – ogni 26 luglio – la "Festa del Grano/Sfilata
delle Traglie" in onore di Sant’Anna;
h)
promuove
azioni per assicurare condizioni di pari opportunità tra i due sessi, ai sensi
della legge 10 aprile 1991 n. 125 favorendo, per quanto possibile, la presenza
delle donne nella Giunta e negli altri organi ed organismi collegiali;
i)
assicura
la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una
organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di
efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando
le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della
separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
j)
partecipa
alle iniziative, promosse nell'ambito della Comunità Economica Europea e in
quello internazionale, per lo sviluppo ed anche per la cooperazione, finalizzata
agli scambi ed ai rapporti con altre comunità locali ed enti territoriali di
altri paesi.
6.
Il
Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione.
Art. 6
Funzioni
1.
La
potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come
riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
2.
Il
Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, secondo i principi dello Statuto, fatte salve le funzioni
espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
3.
Il
Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua
forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la
Provincia.
4.
Il
Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle
formazioni sociali.
5.
Il
Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare.
6.
Le
funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale
ufficiale del Governo.
7.
Il
Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla
Regione.
8.
Le
funzioni, di cui al comma 7, sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le
risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge
che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse
necessarie.
CAPO 3
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art.7
Rapporti con la Regione e gli altri Enti
Locali
1.
Al
Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative
in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione
territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni
che richiedono l’unità di esercizio a livello regionale.
2.
Con
legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli Enti locali
e tra questi e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema di
autonomie locali.
3.
Il
Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con
la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle
Autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal
fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di
partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei piani, dei programmi e
degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella
determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e
degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione
territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le
Province.
4.
Il
Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi
contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5.
Il
Comune promuove, con i Comuni dell’area territorialmente contigua, le più ampie
forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato
funzioni e servizi pubblici, organizzabili e gestibili a livello sovra e
pluri-comunale. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il
Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.
6.
Il
Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea,
recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 8
Pari opportunità
1.
Il
Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
·
adotta
atti regolamentari che assicurino, sul lavoro, parità di dignità e condizioni;
·
adotta
tutte le misure necessarie a dare attuazione alle direttive della Comunità
Europea in materia di pari opportunità.
Art. 9
Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate
1.
Il
Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con la Comunità
Montana e con l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi
sociali e sanitari previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della
normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del
T.U.E.L. n. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 10
Tutela dei dati personali
1.
Il
Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali nonché della dignità della persona fisica, ai sensi della L. 31
dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.
TITOLO II
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
CAPO
1
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
Art. 11
Criterio di individuazione
1.
Ai
sensi dello Statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di
partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro
che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei
servizi.
2.
I
cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono
titolari - ai sensi del comma 1 – dei diritti di partecipazione di cui al
presente capo.
Art. 12
Valorizzazione delle libere forme di
organizzazione dei cittadini.
1.
Il
Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un
rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di
regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che
permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di
decidere e di governare.
2.
Il
Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e
le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva
all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello
di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della
comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei
diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed
ai servizi della Amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni;
di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione, di essere consultati e di
controllare l'azione amministrativa.
3.
In
particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione
dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali,
rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al
raggiungimento di fini di interesse generale.
4.
Il
Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia
funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico
della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle
scelte dell'Amministrazione.
5.
Il
Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività
amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico
della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.
Art. 13
Rapporti con le associazioni
1.
Il
Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi
spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un
patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della
società civile e che sottendono alle scelte di governo.
2.
A
tal fine:
a)
sostiene
le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la
stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b)
favorisce
l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle
norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti
l'associazionismo;
c)
prevede
la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di
partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere
forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il
settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare
proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse. In tal caso è fatto
obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle, fornendo adeguate
risposte.
d)
mette
a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel
territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle
proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento;
e)
si
avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la
organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi – compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili - i fondi necessari, che dovranno essere
opportunamente rendicontati;
3.
Il
Comune agevola le associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il
volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono
salvaguardare le reciproche autonomie
4.
Gli
interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle
libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino
accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti
dall'apposito regolamento.
Art. 14
Organismi di partecipazione
5.
Il
Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte
le aggregazioni hanno poteri di iniziativa .
6.
Il
regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini,
disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto
dei principi della autogestione.
7.
Organismi
di partecipazione e di consultazione, riservati a bambini ed adolescenti,
possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del
Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tale organismo sono
disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio
dell'autogestione.
8.
Altri
organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la
gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il
controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza.
9.
Gli
organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli
atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire
autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una
migliore amministrazione degli interessi locali.
10.
Il
Comune, nelle forme previste dal regolamento sulle forme di partecipazione e
consultazione dei cittadini, dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti
e servizi, e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle
proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative
determinazioni.
Art. 15
Forme di consultazione della popolazione
1.
Il
Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti
debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di legge e di
regolamento, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.
2.
Il
Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie
che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi
generali riguardanti i vari settori dell'Amministrazione, o prima di prendere
le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti. La
consultazione può avvenire, secondo le modalità previste dal regolamento,
attraverso le seguenti forme:
a.
convocazione
di apposite assemblee con la popolazione;
b.
convocazione
di comitati o associazioni competenti per materia, per acquisire pareri,
proposte e valutazioni su provvedimenti, piani e programmi;
c.
realizzazione
di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
3.
Le
modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette, sono
disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione
dei cittadini.
Art. 16
Petizioni, proposte, istanze
1.
I
cittadini singoli o associati possono avanzare all’Amministrazione comunale
istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di
interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data
risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli
istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2.
Qualora
le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle
competenze della Giunta o del Consiglio comunale, le stesse vengono iscritte
all'ordine del giorno nella prima seduta utile del competente organo
deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta
ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa. Nel corso della seduta
l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione
scritta all'interessato o agli interessati entro il termine fissato dal
regolamento di cui al comma 1.
3.
I
cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo
adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all’Amministrazione
comunale; il Sindaco provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima
seduta utile degli organi deliberanti a seconda delle competenze. Nel corso
della seduta di detti organi, i firmatari della proposta di atto deliberativo
sono invitati ad illustrarla. L'organo competente nel corso della stessa seduta
assume la decisione consequenziale.
4.
Di
tutte le istanze - petizioni proposte presentate e delle decisioni assunte
viene data ampia pubblicizzazione.
5.
I
cittadini hanno, altresì, diritto di presentare, direttamente ai responsabili
di uffici e servizi, istanze e petizioni su problematiche e disservizi
concernenti questioni e materie attinenti la sfera di competenza degli stessi.
I responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate, secondo
tempi e modalità del regolamento.
6.
Tutte
le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo
generale dell’Ente.
Art. 17
Istruttoria pubblica
1.
Nei
procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti
la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale,
l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria
pubblica: allo scopo di meglio configurare l'interesse pubblico concreto da
perseguire.
2.
L'istruttoria
pubblica è indetta dal Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta o di un
congruo numero di cittadini definito dal regolamento.
3.
L'istruttoria
si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per
il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari,
associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a
carattere diffuso.
4.
Le
modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del
Consiglio comunale.
Art. 18
Azione Popolare e delle associazioni di
protezione ambientale
1.
I
cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere innanzi alla
giurisdizione amministrativa le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2.
In
seguito all’ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio
nei confronti del Comune, chi ha proposto l’azione o il ricorso dovrà assumersi
l’onere delle spese a cui, eventualmente, il Comune sia condannato, salvo che
quest’ultimo, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi.
3.
Le
associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono
proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune in
caso di danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore
dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico
dell’Associazione.
Art. 19
Diritto all'informazione e all'accesso
1.
Tutti
gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.
2.
Il
Comune garantisce a tutti i cittadini singoli od associati, il diritto
all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati di cui
lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere
da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da società o enti
da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3.
E'
assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa
visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di
riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visione.
4.
E'
altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.
5.
Il
regolamento disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto
di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e
l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardano.
6.
Le
limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste
da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne
vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto
la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi e delle imprese.
7.
Anche
in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai
soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici.
8.
Il
Sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è
comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti
l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
9.
Al
fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le
associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le
modalità previste nel regolamento sugli istituti di partecipazione e
consultazione dei cittadini ed in quello sull’accesso agli atti, documenti e
servizi.
10.
Le
aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti
dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale
hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
CAPO
2
REFERENDUM
- DIFENSORE CIVICO
Art. 20
Referendum consultivo
1.
Il
Comune prevede l'uso del referendum consultivo come strumento di verifica ed
orientamento dell'attività amministrativa.
2.
Il
referendum ha carattere consultivo, deve riguardare solo materie di competenza
locale e non può tenersi in concomitanza con altre operazioni di voto sia a
carattere nazionale che locale.
3.
Il
referendum consultivo riguarda materie di interesse generale, riservate alla
competenza esclusiva del Comune.
4.
Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che
sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
5.
Il
referendum consultivo riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a
partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data
di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
6.
La
proposta di indizione del referendum consultivo è avanzata dal Consiglio
comunale o per iniziativa popolare (almeno 400 elettori).
7.
Il
Consiglio comunale fissa, nel regolamento sugli istituti di partecipazione e
consultazione dei cittadini, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le
condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
8.
La
proposta di referendum consultivo deve contenere indicazioni precise
dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco.
9.
Le
decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il Consiglio comunale con
propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento
del Sindaco.
10.
Il
quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato
almeno il 50% + 1 dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta
su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
11.
Il
referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in
modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a
referendum.
12.
Il
referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo
hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento
degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
13.
Entro
60 giorni dalla consultazione il Consiglio comunale proclama l'esito della
stessa ed assume gli atti ed i provvedimenti consequenziali, fatta salva la
possibilità – in caso di indisponibilità del bilancio – di rinviare l’efficacia
delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
Art. 21
Istituto del difensore civico
1.
Il
Consiglio comunale può istituire o valutare – previa intesa con la Comunità
Montana o con i Comuni viciniori – che il difensore civico venga eletto,
d’accordo con tutti gli altri Comuni, dal consiglio della Comunità ed assolve
le sue funzioni per tutti i cittadini della zona montana di riferimento.
Concordemente sono definite le modalità di espletamento dell’attività, i
requisiti soggettivi, le candidature, le modalità di elezione, la durata
dell’incarico e la revoca dallo stesso e quant’altro inerisca la figura stessa.
2.
Il
difensore civico – ove istituito – svolge il proprio incarico in piena
indipendenza rispetto agli organi degli Enti che di esso si avvalgono.
3.
Ha
diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto
d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le
norme di legge.
4.
I
cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico,
sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi
commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici.
5.
Il
difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un
diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a
presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
6.
Il
difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami
concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata
data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
7.
Quando
la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il
difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la
cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede
la revoca o l'annullamento d'ufficio.
8.
Il
difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di
richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni
sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
CAPO
1
ORGANI
ISTITUZIONALI
Art. 22
Organi
1.
Sono
organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2.
Il
Consiglio ed il Sindaco sono organi elettivi, la Giunta è scelta e nominata dal
Sindaco.
Art. 23
Deliberazioni degli organi collegiali
1.
Gli
organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei
componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli su quelli contrari,
salvo il caso di maggioranze speciali, espressamente previste dalle leggi o
dallo Statuto.
2.
Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento
delle qualità soggettive o sulla valutazione delle azioni svolte.
3.
L’istruttoria
e le proposte di deliberazione – opportunamente corredate dei pareri di legge,
resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 – sono effettuate dai
responsabili degli uffici, mentre la verbalizzazione degli atti delle sedute è
curata dal segretario comunale: secondo modalità e termini di legge.
4.
Il
segretario comunale non partecipa alle sedute qualora si trovi in stato di
incopatibilità rispetto all’oggetto delle stesse; in tale eventualità è
sostituito – temporaneamente – dal componente dell’organo deliberante
(normalmente il più giovane di età), nominato dal presidente.
5.
I
verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
CAPO
2
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 24
Norme di carattere generale
1.
Il
Consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo,
di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. In tale
veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la
cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione,
attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e
di coordinamento.
2.
Il
Consiglio comunale di Jelsi – conformemente a quanto disposto dall’art. 37 del
T.U.E.L. n. 267/2000 – si compone del Sindaco e di dodici Consiglieri.
3.
L'elezione
del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei
Consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
4.
I
consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli artt. 45 e 59 del T.U.E.L.
n. 267/2000.
5.
Il
Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
6.
I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
Art. 25
I Consiglieri
1.
Ciascun
consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e
con piena libertà di opinione di iniziativa e di voto.
2.
I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del
Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di
mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del
Consiglio Comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di
sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 giorni. Il Sindaco o gli
Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta;
qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima
seduta utile del Consiglio. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì
sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal
Consigliere è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine
del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito
i pareri prescritti per legge.
3.
I
consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario comunale e dai
responsabili del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso
dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti ed informazioni utili
all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi
previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso agli
atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via
stabile sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale.
4.
I
consiglieri debbono intervenire alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori
delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5.
Il
consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza
giustificato motivo, è dichiarato decaduto; la decadenza è pronunciata dal
Consiglio comunale con apposita deliberazione, decorsi dieci giorni dalla
notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
6.
Ciascun
consigliere comunale, all'inizio e alla fine del mandato ha l'obbligo di
dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il
regolamento del consiglio comunale disciplina le forme di pubblicità.
7.
Ciascun
candidato nelle elezioni amministrative per la carica di Sindaco, di
consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette
elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della
lista al Segretario comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende
sostenere con le relative fonti di finanziamento; la dichiarazione può essere
aggiornata ogni 10 giorni. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle
spese, deve essere fatta entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.
Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune
per una durata di 15 giorni. Chiunque ne può prendere visione.
8.
Le
dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate per iscritto al
Consiglio nella persona del presidente e devono essere, immediatamente, assunte
al protocollo dell’Ente, nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci..
Il Consiglio – entro e non oltre dieci giorni – procede alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione risultante dal protocollo. Non si fa luogo a surroga, qualora si
debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
Art.26
Presidenza del Consiglio
1.
Il
Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti i poteri di
convocazione e di direzione dei lavori. Le funzioni vicarie – in caso di
assenza del Sindaco – sono assunte dal Vice-Sindaco (se consigliere) o,
altrimenti dal consigliere più anziano individuato secondo le modalità di cui
all’art. 40 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2.
Il
Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma,
di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento
delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi
provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del
regolamento del Consiglio.
Art.27
Funzionamento del Consiglio
1.
L'attività
del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente
Statuto, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato a maggioranza
assoluta dei componenti.
2.
Detto
regolamento disciplina:
·
modalità
di convocazione e modalità di presentazione e discussione delle proposte;
·
numero
dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, ferma restando – in
ogni caso – la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge,
senza computare a tal fine il Sindaco;
·
il
reperimento e la gestione di servizi, attrezzature e risorse necessarie al
proprio funzionamento;
·
la
possibilità di avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale e nel pieno rispetto dei principi sanciti in materia di
pari opportunità tra uomini e donne.
3.
Sono
istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti, per settori
organici di materie, con funzioni referenti, consultive e di controllo. Il
regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel
rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun
gruppo.
4.
Alle
commissioni consiliari può essere deferito dal Consiglio, con eventuale
predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire
questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di
atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla
commissione possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza
discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di
tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni
di voto.
5.
Le
commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei
gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale.
Art. 28
Sessioni, convocazione e funzionamento
1.
L’attività
del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.
Ai
fini della convocazione, è considerata ordinaria la seduta fissata per
l’approvazione delle linee programmatiche del mandato; per l'approvazione del
bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto della gestione.
3.
Le
sessioni ordinarie – rispetto alla data stabilita – devono essere convocate con
un preavviso di almeno cinque giorni; per quelle straordinarie, invece, è
sufficiente un preavviso di tre giorni. In casi di eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con sole 24 ore di anticipo. Ma in questo caso,
quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni
deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta
stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già
iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.
4.
La
convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da
consegnarsi a domicilio; La consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da 1/5 dei consiglieri
dell’Ente, l’adunanza va convocata non oltre venti giorni dalla richiesta.
5.
L’elenco
degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria, straordinaria o
urgente del Consiglio comunale – a cura dell’ufficio preposto – deve essere
pubblicato all’Albo Pretorio, almeno il giorno precedente quello stabilito per
la prima adunanza.
6.
Il
Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei
consiglieri assegnati; però, nella seconda convocazione – che avrà luogo in
altro giorno – per la validità delle deliberazioni è sufficiente l’intervento
di quattro consiglieri.
7.
Nel
caso che, in seduta siano introdotte proposte non comprese nell’ordine di prima
convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore
dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
8.
Le
sedute di consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che
disciplina il funzionamento del consiglio.
9.
Alle
sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli
assessori esterni componenti della Giunta comunale.
10.
Gli
adempimenti previsti dal comma 4, nei casi di cui all’art. 53 comma 2 del
T.U.E.L. n. 267/2000, sono assolti dal Vice-Sindaco.
Art. 29
Prima seduta
1.
La
prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2.
In
tale seduta, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e
dichiarare – qualora ne ricorrano i presupposti di legge – le ineleggibilità di
essi procedendo, se del caso, alla contestazione.
3.
Il
Consiglio nella prima seduta elegge, tra i propri componenti, la commissione
elettorale e riceve dal Sindaco i nomi dei componenti la Giunta comunale.
Art. 30
Linee programmatiche
1.
Entro
il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuto insediamento, il
Sindaco – sentita la Giunta – presenta le linee programmatiche inerenti le
azioni ed i progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
2.
Ciascun
consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione del programma,
proponendo – secondo le modalità indicate nel regolamento – emendamenti a
titolo di integrazione, di adeguamento e modifica.
3.
Con
cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque non oltre il 30
settembre di ogni anno, il Consiglio – in sessione straordinaria – provvede a
verificare lo stato di attuazione dei programmi. E’ facoltà del consiglio, nel
corso del mandato, integrare le linee programmatiche inizialmente stabilite,
sulla base di esigenze e/o problematiche sopravvenute.
4.
Al
termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il conto dell’attuazione
del programma. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio,
previa valutazione del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 31
Competenza ed attribuzioni del consiglio
1.
Il
Consiglio comunale è l’organo collegiale di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune; impronta l’azione dell’Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e
l’imparzialità. Non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
2.
Il
Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a.
lo
Statuto dell'ente e delle aziende speciali;
b.
regolamenti,
ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
c.
i
programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i
programmi triennali e l’elenco annuale dei LL.PP., il bilancio annuale e
pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali
ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonchè
le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
d.
le
convenzioni con altri Comuni e quelle con la provincia;
e.
la
costituzione e la modificazione di forme associative;
f.
l'istituzione,
i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g.
l'assunzione
diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e
di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di
attività o servizi mediante convenzione.
h.
l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
tariffe;
i.
gli
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
j.
la
contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali e l'emissione dei
prestiti obbligazionari;
k.
le
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
l.
gli
acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta e dei responsabili degli uffici;
m.
la
definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina
dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge, garantendo complessivamente la presenza di
entrambi i sessi;
n.
la
convalida degli eletti;
o.
la
discussione e l’approvazione degli indirizzi generali di governo presentati dal
Sindaco;
p.
la
nomina e la revoca del revisore dei conti (art. 234 comma 3 del T.U.E.L. n.
267/2000;
q.
la
presa d’atto della composizione della Giunta;
r.
la
mozione di sfiducia presentata, discussa e votata nei modi previsti dall’art.
52 del T.U.E.L. n. 267/2000;
s.
i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.
194 del T.U.E.L. n. 267/2000.
3.
Le
deliberazioni concernenti gli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio. In tal caso la deliberazione adottata dalla Giunta in
via d’urgenza, va sottoposta a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 32
Prerogative delle minoranze consiliari
1.
Il
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, deve prevedere misure che
consentano alle minoranze consiliari, l’effettivo esercizio dei poteri di
controllo, garanzia ed informazione, sull’attività amministrativa del Comune,
delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti.
2.
Alle
minoranze spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia, ove costituite.
3.
Alle
minoranze – con votazione riservata ai soli componenti – compete la nomina di
loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle
istituzioni dipendenti, nonché in tutte le commissioni anche a carattere
consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione
da parte del Consiglio comunale di propri rappresentanti in numero superiore
ad. uno.
Art 33
Gruppi consiliari
1.
I
consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al
Sindaco ed al segretario comunale, unitamente alla designazione del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà - o nelle more della designazione – i
gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i
relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2.
Il
regolamento sul funzionamento del Consiglio, può prevedere la conferenza dei
capigruppo e disciplinare le relative attribuzioni.
CAPO
3
LA
GIUNTA COMUNALE
Art. 34
Norme e caratteristiche generali
1.
La
Giunta è organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco per
l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio. Compie tutti gli
atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente che –
ai sensi della legge e del presente Statuto – non siano riservati al Consiglio,
al Sindaco o all’apparato burocratico dell’Ente.
2.
Impronta
la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e
dell’efficienza.
Art. 35
Composizione
1.
La
Giunta Comunale è composta dal Sindaco - che la convoca e la presiede - e da
numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di Vice-Sindaco.
Nella composizione della Giunta è assicurato il rispetto del principio di pari
opportunità tra uomini e donne (L. 10/04/1991 n.125).
2.
E’
ammessa la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio,
purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di
incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3.
Gli
assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari
con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di
loro competenza ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la
validità delle rispettive adunanze e sedute.
4.
E'
fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla
vigilanza del Comune. I componenti della Giunta, competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare,
in quelle materie, attività professionale – privata e pubblica – nel territorio
da essi amministrato.
Art. 36
Nomina
1.
La
Giunta è nominata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
presentata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
Ciascun
assessore all'inizio e alla fine dell'incarico ha l'obbligo di dichiarare e
rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale, ne disciplina le forme di pubblicità.
3.
Le
dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno
effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
4.
Alla
sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per
altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 37
Funzionamento della Giunta
1.
La
Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, ogni qualvolta si
renda necessario o il Sindaco lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del
Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco. E’ validamente riunita con la
presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno di quelli assegnati.
2.
La
Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, adottate in sedute non sono
pubbliche - salvo diversa decisione dell’organo stesso – alle quali, per
ragioni di opportunità ma senza diritto di voto, possono partecipare esperti,
tecnici e funzionari invitati a riferire su particolari problemi.
3.
Alle
sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. I verbali delle
deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal
Segretario.
4.
La
Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori
e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni
proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla
legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
5.
Gli
assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi,
attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di
un progetto.
6.
Il
Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria
attività.
7.
La
cessazione dell’esecutivo è regolata dalla legge.
Art. 38
Attribuzioni
1.
La
Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio e nell’attività di governo dell’Ente. Compie tutti gli atti di
amministrazione rientranti, ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2 del T.U.E.L. n.
267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalle leggi
o dallo statuto - del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o
dei responsabili degli uffici.
2.
La
Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:
a)
adotta
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b)
propone
al Consiglio gli altri regolamenti;
c)
approva
progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i
provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio e che – per legge – non siano attribuiti ai responsabili dei servizi;
d)
elabora
linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da
sottoporre al Consiglio comunale;
e)
predispone
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e gli altri atti correlati;
f)
assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione;
g)
determina
le tariffe, i canoni, le aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
h)
assume
determinazioni in ordine alle risorse umane (assunzioni, destituzioni,
sospensioni, ecc);
i)
definisce
i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere ad enti o persone fisiche, fatte salve le
competenze attribuite agli organi burocratici, da Statuto e regolamenti;
j)
autorizza
il Sindaco o i responsabili a stare in giudizio come attore o convenuto
disponendo, quindi, in materia di liti - attive e passive - rinunce,
transazioni e conciliazioni;
k)
decide
dell’accettazione o del rifiuto di lasciti e donazioni;
l)
affida
– ove la legge lo consenta – gli incarichi fiduciari e quelli di collaborazione
esterna, ad alto contenuto di professionalità;
m)
fissa
la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e detta
determinazioni in ordine alla costituzione dell’ufficio comunale per le
elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
n)
esercita,
previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni
delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente
attribuite ad altro organo;
o)
approva
gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla
competenza normativa del consiglio;
p)
determina
e definisce – sentito il revisore dei conti – i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi fissati dal
Consiglio;
q)
riferisce
annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e sullo stato di
attuazione dei programmi;
r)
decide
in ordine a controversie tra organi gestionali dell’Ente, in tema di competenze
funzionali;
s)
fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri standard ed i
carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’intero apparato;
t)
gli
acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni, purché siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne
costituiscono mera esecuzione, nel rispetto delle attribuzioni che la legge, lo
statuto e i regolamenti assegnano agli organi burocratici;
u)
la
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, nonché
quelli relativi alle assunzioni del personale, non attribuiti dalla legge o
dallo statuto ai dirigenti;
v)
la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere ad enti e persone, nonché l'indennità, i compensi le esenzioni
ad amministratori, a dipendenti o a terzi nell'ambito di atti fondamentali e
regolamenti approvati dal Consiglio, fatti salvi i compiti attribuiti agli
organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
w)
determina
in aumento o in diminuzione, le indennità di Sindaco ed Assessori;
x)
predispone il P.E.G.;
y)
attende
a quant’altro non rientri nelle specifiche competenze del Sindaco, degli
organismi di decentramento e dei responsabili.
3.
La
Giunta può adottare - in via d'urgenza - le deliberazioni attinenti le
variazioni di bilancio sottoponendole, pena la decadenza, a ratifica del
Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre
dell’esercizio in corso.
Art.39
Mozione di sfiducia
1.
Il
voto contrario espresso dal Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o
della Giunta non comporta le dimissioni dell’organo. Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia,
sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e votata- per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia -
motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto o dei regolamenti –
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi dell’art. 141 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
CAPO
4
IL
SINDACO
Art. 40
Competenza del Sindaco
1.
Il
Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina – altresì –
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridici e le cause di
cessazione dalla carica.
2.
Il
Sindaco rappresenta il Comune; è responsabile dell’amministrazione dell’Ente;
convoca e presiede la Giunta ed ilConsiglio; sovrintende al funzionamento dei
servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti. Salvo quanto disposto
dall’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, esercita tutte le funzioni che gli sono
proprie e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite e delegate al Comune.
3.
Ha
competenza e poteri di indirizzo ed organizzazione, di amministrazione e di
vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture
regionali-esecutive. In alcune materie, espressamente determinate dalla legge,
esercita le funzioni di autorità locale (art. 50 T.U.E.L. n. 267/2000).
4.
Il
Sindaco, nella seduta di insediamento, giura di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
Art. 41
Attribuzioni del Sindaco
1.
Gli
atti del Sindaco, se non diversamente denominati dalla legge o dal presente
Statuto, hanno la forma del decreto.
2.
Il
Sindaco – al di là dei compiti che, ex art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli
spettano quale ufficiale di governo – è titolare delle seguenti attribuzioni:
A.
attribuzioni di amministrazione:
·
ha
la rappresentanza, anche legale – in giudizio - dell’Ente;
·
dirige
e coordina l’attività politica amministrativa del Comune, nonché l’operato
della Giunta e dei singoli assessori;
·
promuove,
conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
·
convoca
i comizi ed indice – se previsti – i referendum di cui all’art. 8 del T.U.E.L.
n. 267/2000;
·
nomina
il segretario comunale, attingendone il nominativo dall’apposito Albo
regionale;
·
conferisce
e revoca al segretario comunale – se lo ritiene opportuno e previa
autorizzazione della Giunta – le funzioni di direttore generale, nel caso in
cui non risulti stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
·
nomina
i responsabili dei servizi;
·
attribuisce
e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna ad alta
specializzazione ispirandosi – secondo legge – ai principi del bando pubblico o
dello "intuitu personae", motivato dalla comprovata esperienza;
·
provvede
– sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio – alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni;
·
ha
facoltà di delega.
B.
attribuzioni di indirizzo ed organizzazione:
·
stabilisce
gli argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio comunale, anche
quando la richiesta è formulata da 1/5 di consiglieri (in tal caso l’adunanza
si tiene entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta);
·
propone
gli argomenti da trattare in Giunta;
·
riceve
interrogazioni e mozioni da sottoporre all’attenzione del Consiglio;
·
nelle
adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che
presiede esercita – nei limiti di legge – poteri di polizia;
C.
attribuzioni di vigilanza e controllo:
·
acquisisce
direttamente dagli uffici le informazioni, gli atti ed i documenti – anche
riservati – dell’Ente;
·
può
disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso istituzioni
ed aziende appartenenti all’Ente, informandone il consiglio comunale e tramite
i rappresentanti legali delle stesse;
·
compie
atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente – o
avvalendosi del segretario comunale – indagini e verifiche amministrative
sull’intera attività dell’Ente;
·
promuove
ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
D.
attribuzioni quale autorità locale (art. 50 commi 4-7):
·
adotta
ordinanze – contungibili ed urgenti – in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
·
adotta
misure necessarie a carattere interlocutorio – fino a quando non subentrino i
soggetti statali o regionali competenti – nel caso di emergenze che interessino
il territorio del Comune;
·
coordina
e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi Consiglio e nell’ambito
delle disposizioni eventualmente dettate dalla Regione – gli orari degli
esercizi commerciali ; dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati sul territorio comunale., allo scopo di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze degli utenti.
3.
Al
Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del
Comune.
Art. 42
Vice Sindaco
1.
Il
Vice Sindaco è l’assessore che – designato dal Sindaco, contestualmente alla
Giunta – ha la delega generale per l’esercizio delle funzioni di Sindaco, in
tutti i casi di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, nonché nel
caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2.
In
caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice
Sindaco – in mancanza di specifico, diverso, indirizzo - le funzioni vicarie
per la firma di atti o documenti previsti dalla legge, sono assunte dal
consigliere più anziano per voti a scalare.
3.
Il
conferimento delle deleghe rilasciate ad assessori o consiglieri, deve essere
comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all’Albo Pretorio.
Art. 43
Responsabilità
1.
Per
gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.
Il
tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro
o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto
della gestione.
Art. 44
Obbligo di astensione
1.
Salve
le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i
componenti degli organi comunali devono
astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri
nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla
sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta
d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del
coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2.
Il
divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala
delle adunanze durante la trattazione di dette questioni.
3.
Il
presente articolo si applica anche al Segretario comunale.
TITOLO IV
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
CAPO
I
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 45
Principi generali dell'organizzazione
1.
Il
Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto
dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione
amministrativa.
2.
L'organizzazione
- secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione è
improntata al rispetto dei principi della professionalità e della
responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli
organi comunali elettivi.
3.
Per
il perseguimento di tale finalità si adoperano, con distinti ruoli e distinte
sfere di azione - nella pari dignità istituzionale - gli organi elettivi cui
spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici cui
spetta la gestione amministrativa.
Art. 46
Regolamento di organizzazione
1.
L'organizzazione
degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione
del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego
sono disciplinati con apposito regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, in conformità della legge, del presente Statuto e delle norme
contrattuali fissate per il personale del comparto Enti Locali.
2.
Il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta
in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
- previsti dall’ordinamento generale e dal presente Statuto – ed ai criteri
espressi dal Consiglio comunale.
3.
L’organizzazione
di cui al comma 1, si uniforma al principio secondo cui gli organi di governo
definiscono – anche con atti di indirizzo – gli obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali.
4.
L’organizzazione
degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa,
funzionalità e flessibilità, in relazione alle esigenze dell’Ente ed in
funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità
e responsabilità, l’organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi –
sia a livello di direzione che in tutte le posizioni di lavoro in cui è elevato
il grado di discrezionalità dei dipendenti – al fine di assicurare una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
5.
Il
regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e
direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali
dei ruoli di direzione e determinando, per ciascuno di essi, le responsabilità
attribuite e i risultati attesi.
6.
Il
regolamento di organizzazione, nel rispetto delle attribuzioni gestionali,
proprie dei responsabili di Area e delle altre eventuali tipologie attivate, ne
specifica le modalità attuativo-esecutive anche distinguendole in relazione
alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto.
Determina le modalità attraverso cui i responsabili di cui si è detto
gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle
occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni
legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale
trasferimento di personale tra le varie aree e le altre tipologie organizzative
eventualmente attivate, e nell’ambito delle unità e degli uffici dalle stesse
ricompresi.
Art. 47
Diritti e doveri dei dipendenti
1. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere agli incarichi di competenza con correttezza e tempestività, nel rispetto del ruolo ricoperto e degli obiettivi assegnati. Ciascuno è direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà sindacali.
Art. 48
Direttore generale
1.
Il
Sindaco, previa deliberazione della Giunta può nominare un direttore generale -
al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato -
secondo i criteri stabiliti dal regolamento e dopo aver stipulato, con altri
Comuni l’apposita convenzione di cui all’art. 108 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Sovrintende alle gestioni dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Coordina l’attività dei responsabili di area.
3.
La
durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco. Il Sindaco – previa deliberazione della Giunta – può disporre la
revoca dell’incarico, qualora non vengano raggiunti gli obiettivi fissati,
sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta o in ogni
altra ipotesi di grave opportunità.
4.
Quando
– relativamente all’attività di direzione - non risultino stipulate le
convenzioni di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite al
segretario comunale, con provvedimento del Sindaco.
Art.49
Compiti del direttore generale
1.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Sovrintende alle gestioni dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Coordina l’attività dei responsabili di area.
2.
In
particolare esercita le seguenti funzioni:
·
predispone
la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi,
previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal
Sindaco e dalla Giunta;
·
predispone,
sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, i programmi organizzativi o
di attuazione, relazioni o studi particolari;
·
organizza
e dirige il personale;
·
verifica
l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale preposto;
·
promuove
i procedimenti disciplinari e – sulla base di quanto prescritto dal regolamento
ed in conformità alle prescrizioni dei contratti collettivi - adotta le
previste sanzioni;
·
autorizza
le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;
·
emana
gli atti di esecuzione delle deliberazioni, non rientranti nella competenza dei
resaponsabili;
·
propone
alla Giunta eventuali interventi di riorganizzazione del personale;
·
promuove
i procedimenti ed adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili, nei casi di assenza temporanea e previa istruttoria del servizio
competente.
Art. 50
Funzioni di dirigenza e responsabilità
1.
Ai
sensi dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, le funzioni di dirigenza
– di cui al richiamato art. 107 commi 2 e 3 – con provvedimento motivato del
Sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga ad ogni
diversa disposizione.
2.
La
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati – al di fuori della dotazione organica – solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3.
Gli
incarichi di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del Sindaco.
4.
L’attività
di direzione consiste nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
dell’Ente in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall’organo
politico, espressa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Si sostanzia nell’adozione di atti e
provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
nel novero di quelli che – per legge o per Statuto – assolvono a funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo o rientranti nella competenza del
segretario comunale o del direttore generale.
5.
In
particolare sono previsti i seguenti compiti:
·
presidenza
delle commissioni di gara e di concorso;
·
responsabilità
delle procedure di appalto e di concorso ;
·
stipulazione
dei contratti;
·
atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
·
atti
di amministrazione e gestione del personale;
·
provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni – anche di natura discrezionale – nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
·
provvedimenti
di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
·
attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
·
atti
ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal Sindaco.
6.
Gli
atti dei responsabili, se non diversamente denominati dalla legge o dal
presente Statuto, hanno la forma della "determinazione". Questa, a
garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa – ed analogamente a
quanto avviene per le deliberazioni degli organi comunali - acquista efficacia con
la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
7.
La
revoca delle funzioni di direzione è disposta dal Sindaco, con atto motivato,
previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano. Al
dipendente di ruolo a cui siano state revocate le funzioni di direzione si
applicano le norme previste dal regolamento di organizzazione.
Art. 51
Ufficio di indirizzo e di controllo
1.
Il
regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici
sono costituiti da dipendenti dell’Ente, o da collaboratori assunti a tempo
determinato, purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
deficitarie di cui al D.Lgs.vo 504/92.
2.
L’attività
di controllo è tesa a verificare lo stato di effettiva attuazione delle scelte
contenute negli atti di indirizzo politico. Consiste nell’analisi – preventiva
e successiva – dell’esistenza o meno di congruenza tra: funzioni affidate dalle
norme; obiettivi programmatici prescelti; scelte operative effettuate; risorse
umane, finanziarie e materiali assegnate; identificazione di eventuali fattori
ostativi, di eventuali responsabilità e di possibili rimedi.
3.
Il
controllo di gestione è finalizzato alla verifica dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi di correzione – il rapporto
tra costi e risultati. Le modalità di effettuazione di detta forma di
controllo, sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi e da quello sull’ordinamento finanziario e contabile.
Art. 52
Collaborazioni esterne
1.
Il
regolamento prevede e disciplina il ricorso tramite convenzioni, a
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per il
conseguimento di obiettivi determinati.
2.
La
deliberazione di incarico viene adottata dalla Giunta in conformità ai criteri
stabiliti nel regolamento.
Art. 53
Segretario Comunale
1.
Il
Comune ha un segretario comunale - iscritto all’albo di cui agli artt. 98 e 102
del T.U.E.L. n. 267/2000 – nominato e funzionalmente dipendente dal Sindaco,
che svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’Ente, in merito alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Lo stato giuridico
ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva.
2.
Il
segretario, oltre che sovrintendere alle funzioni dei responsabili
coordinandone le attività:
·
partecipa
– con funzioni consultive, referenti e di assistenza – alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità di esercizio
di tali attribuzioni sono definite dai regolamenti dell’Ente;
·
esprime
il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi;
·
può
rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
·
esercita
ogni altra funzione attribuitagli da regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
·
esercita,
nell’ipotesi di cui all’art. 108 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, le funzioni
di direttore generale. In presenza del direttore generale, le analitiche
attribuzioni del segretario e del direttore – nel rispetto dei rispettivi ruoli
– sono disciplinate dal regolamento.
3.
La
nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del
Sindaco. Cessa automaticamente alla cessazione del mandato, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è
disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di
insediamento del Sindaco, decorsi i quali si intende confermato.
4.
La
revoca può essere disposta – previa deliberazione della Giunta – con
provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d’ufficio.
CAPO
2
SERVIZI
PUBBLICI
Art. 54
Modalità di gestione
1.
Per
la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste
dall'articolo 113 del T.U.E.L. n. 267/2000 o dalle altre norme vigenti in
materia.
2.
La
scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale
sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di
efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed
ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3.
Qualunque
sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti
o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di
raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il
perseguimento del pubblico interesse.
4.
Il
Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti
dalla legge, attua e favorisce – sulla base delle norme regionali –
l’organizzazione sovracomunale dei servizi, così come promuove e favorisce
l’organizzazione dei servizi autonomamente gestiti dalla società civile,
attraverso le seguenti diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni
sociali.
5.
L’erogazione
dei servizi pubblici – anche svolti in regime di concessione – deve ispirarsi
ai principi di uguaglianza, imparzialità continuità, partecipazione, tutela
delle esigenze degli utenti, e deve garantire il raggiungimento degli obiettivi
di efficacia ed efficienza.
Art. 55
Partecipazione e controllo del cittadino
utente
1.
E'
garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente
l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle
condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche
delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2.
E'
garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi.
3.
Il
Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento, i comitati e
le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di
controllo e proposta sulla gestione dei servizi.
Art. 56
Partecipazione a società per azioni
1.
Il
Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a
prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il
Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di
capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione
di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non
maggioritaria del comune è regolata dalle norme vigenti in materia.
2.
La
partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è
informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di
indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle
relazioni finanziarie.
3.
Al
fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo
perseguimento degli obiettivi del Comune, sono sottoscritti con le società
partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti, che fissano gli obiettivi da raggiungere e
gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4.
La
indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli
amministratori, quali risultano dalle intese intercorse tra gli enti
partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di
assunzione del servizio. I candidati alla carica sono nominati dal Sindaco
sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale scelti al di fuori di esso
tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale
ed una comprovata competenza tecnico - amministrativa, per studi compiuti e per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
5.
I
candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della
candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal
contratto di programma e a tenere un costante rapporto informativo con il
Sindaco ed il Consiglio Comunale. A tal fine trasmettono al Sindaco una
relazione semestrale da iscriversi all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale
nella sua prima seduta utile.
Art. 57
Azienda speciale
1.
L'azienda
speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di
autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal
Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo Statuto
prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica
della gestione.
2.
L'azienda
informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha
l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3.
Il
Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali , esercita la vigilanza, verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
Art. 58
Organi dell'azienda
1.
Sono
organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il
Direttore.
2.
Il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente,
è determinato dallo statuto dell'azienda. Gli stessi sono nominati dal Sindaco
sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. I candidati alla
carica sono scelti al di fuori del Consiglio comunale, tra persone che abbiano
i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale e una comprovata
competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti e per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
3.
La
selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve
indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità
richieste. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica
dei requisiti sono determinate dalla delibera consiliare che approva l'avviso
pubblico.
4.
I
candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione,
all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli
obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5.
Il
Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'azienda sono nominati per un
periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica sino alla
nomina dei successori.
6.
Il
Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione dell'azienda possono
essere revocati su proposta motivata del Sindaco. La revoca può avvenire solo
per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli
indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale o per documentata inefficienza,
ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa.
7.
Alla
sostituzione dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, o
dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8.
I
nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il
Sindaco ed il Consiglio Comunale. A tal fine è fatto obbligo agli stessi di
trasmettere al Sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'Ordine del
Giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile. Il Sindaco è tenuto ad
inviare copia dei provvedimenti di nomina ai capigruppo entro 5 giorni dalla
loro adozione.
9.
Il
direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene
nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e i criteri
stabiliti dallo Statuto dell'azienda.
Art. 59
Istituzione
1.
L'istituzione
è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi
sociali, dotato di autonomia gestionale.
2.
La
delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a
maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività
della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare
alla istituzione medesima.
3.
Ciascuna
istituzione ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio comunale a
maggioranza dei consiglieri assegnati, che determina, conformemente a quanto
previsto dallo Statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di
erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.
4.
Il
regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di
contabilità del Comune. I revisori del conto del Comune esercitano le loro
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 60
Organi dell'Istituzione
1.
Sono
organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il
Direttore.
2.
Il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di
cinque membri compreso il Presidente. La nomina del presidente e del Consiglio
di Amministrazione è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi del
Consiglio Comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del
Consiglio Comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a
consigliere comunale scelti sulla base di una selezione da effettuarsi secondo
le modalità di cui al precedente art. 58.
3.
Il
Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo
corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica fino alla nomina dei
successori. Possono essere revocati anticipatamente con le stesse modalità di
cui al precedente art. 58.
4.
Il
Direttore dell'Istituzione è l’organo cui compete la direzione e la gestione
della stessa. E’ nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dal
regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e dal regolamento
dell’istituzione.
CAPO
3
ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
Art. 61
Procedimento amministrativo
1.
Il
Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli
pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle
leggi per il perseguimento dei propri fini.
2.
L'attività
amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e
partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 7 agosto 1990, n.
241 – e successive modificazioni - e nel rispetto delle disposizioni
legislative di settore.
3.
Il
procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti
amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di
intese o assensi - comunque denominati - di altre amministrazioni pubbliche, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990
e successive modificazioni.
4.
Per
ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari
sono rese pubbliche nelle forme più idonee.
5.
E'
garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte dei cittadini a norma del T.U. n. 445 del 28/12/2000.
Art. 62
Partecipazione al procedimento amministrativo
1.
E'
assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori
di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a
norma della legge 7.8.1990, n. 241 – e successive modificazioni - e secondo le
modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.
2.
Ove
sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà
dell'Amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in
essere quanto previsto nel comma 1.
Art. 63
Giusto procedimento
1.
Tutti i procedimenti che conseguano
obbligatoriamente ad un istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con
l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni
procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti
dalla legge.
2.
Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito
di motivazione a norma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
3.
In
ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
TITOLO V
ORDINAMENTO
FINANZIARIO CONTABILE
CAPO
1
AUTONOMIA
FINANZIARIA
Art. 64
Finanza locale
1.
Il
Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e
trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.
Il
Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 65
Bilancio e programmazione finanziaria
1.
Il Comune – ogni anno - entro il termine di cui
all’art. 151 del T.U.E.L.n. 267/2000, delibera il bilancio di previsione per
l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità,
della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della
pubblicità.
2.
Il
Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Molise.
3.
Il
bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4.
Il
bilancio annuale di previsione – deliberato nei termini di legge – da
trasmesso, a cura del segretario, all’organo regionale di controllo.
5.
Gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile
dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria (art. 191 del
T.U.E.L. n. 267/2000).
6.
I
risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica, dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del patrimonio, secondo le disposizioni di
legge e quelle del regolamento di contabilità.
Art. 66
Regolamento di contabilità e disciplina dei
contratti
1.
Il
Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione
del patrimonio e dei contratti.
2.
Il
Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità
economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
CAPO
2
REVISIONE
ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 67
Revisore dei conti
1.
Il
Consiglio comunale – scegliendolo tra i soggetti di cui al comma 2 dell’art.
234 del T.U.E.L. n. 267/2000 - elegge, a maggioranza assoluta, un revisore dei
conti
2.
Ad
esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile
- salvo inadempienza – ed è rieleggibile per una sola volta.
3.
Il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, pùò depositare
proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4.
Partecipa,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Collabora con
il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita,
secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto
consuntivo.
5.
Esercita
altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione
della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è
corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in
materia.
6.
Il
revisore risponde della verità delle loro attestazioni ed adempie ai doveri
d’ufficio con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
7.
Esercita
le funzioni di cui all’art. 239 del T.U.E.L. n.267/2000.
Art. 68
Dimostrazione dei risultati di gestione
1.
I
risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.
La
Giunta – conformemente a quanto sancito dall’art. 151 comma 6 del T.U.E.L. n.
267/2000 - allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.
Il
conto consuntivo è deliberato dal Consiglio - a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati - entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
Art. 69
Controllo economico interno della gestione
1.
Al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il
comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli
articoli 147, 196 ed 197 del T.U.E.L n. 267/2000, dal presente statuto e dal
regolamento di contabilità.
2.
Il
controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei
programmi e degli obiettivi e - attraverso l'analisi delle risorse acquisite e
della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti -
la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3.
Il
controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e
gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal
regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a
singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla Giunta e si
articola sulla base di quanto previsto dall'art.197 del T.U.E.L. e dalle altre
leggi vigenti in materia.
4.
Il
regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, definiscono – ognuno per la propria sfera di competenza - le
modalità e le strutture demandate alla effettuazione della funzione del
controllo di gestione, in conformità con quanto stabilito in materia, dalla
vigente normativa di riferimento.
TITOLO VI
FORME
ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE
CAPO
1
PRINCIPI
GENERALI
Art. 70
Collaborazione fra Enti
1.
Il
Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni contermini, con
la Provincia, la Regione e prioritariamente con la Comunità Montana di
appartenenza per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle
funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione
unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore
efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o
sovrapposizioni di competenza.
CAPO
2
FORME
DI COLLABORAZIONE
Art. 71
Convenzioni
1.
Al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune
può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2.
Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.
Le
convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli Enti deleganti.
4.
Le
convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
componenti.
Art.72
Consorzi
1.
Il
Comune, per la gestione associata di uno o più servizi – o per l’esercizio
associato di funzioni – può costituire consorzio con altri Enti Locali, secondo
le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del T.U.E.L. n.
267/2000. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, quando siano a
ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2.
L’adesione
ad un consorzio avviene di Consiglio comunale mediante approvazione – ai sensi
dell’articolo precedente - di apposita convenzione e dello statuto.
3.
La
convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili
– coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e dell’art.
42 comma 2 lett. m) del T.U.E.L. n. 267/2000 – e prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve
disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4.
Salvo
quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi ai quali
partecipano, a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, anche enti diversi
dagli Enti Locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di loro
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5.
L’assemblea
elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali
previsti dallo statuto.
6.
Il
Comune non può costituire più consorzi con gli stessi Enti Locali.
Art. 73
Unioni di comuni
1.
L’Unione
di comuni è un Ente Locale costituito da due o più Comuni – di norma contermini
– avente lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza.
2.
L’atto
costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale, con le
procedure e la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Lo statuto individua
gli organi dell’Unione e le modalità per la costituzione; individua, altresì,
le funzioni e le corrispondenti risorse.
3.
Lo
statuto, oltre al presidente – scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati –
prevederà che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei
Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4.
L’Unione
ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i Comuni.
5.
Alle
Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l’ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di
composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non
può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell’Ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Art. 74
Rapporti con la Comunità Montana
1.
La
Comunità Montana è Unione di Comuni montani o parzialmente montani – anche
appartenenti a province diverse – costituita proprio per la valorizzazione
delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite
e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
2.
La
Comunità Montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo, composti
da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può
cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei comuni della Comunità. I
rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità Montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato, garantendo
la rappresentanza delle minoranze.
3.
Se
la natura e l’oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione
socio-economica del medesimo, ne consigliano l’esercizio associato con altri
Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve
essere affidata alla medesima. In particolare l’affidamento dovrà riguardare
servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.
4.
L’affidamento
avviene con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
componenti che determinerà – in rapporto con gli organi competenti della
Comunità Montana – i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
5.
Il
Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della
informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana,
formalizzando le relative procedure nelle forme di cui al precedente comma.
Art. 75
Accordi di programma
1.
Per
la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che
richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici – o comunque di due o più tra i soggetti predetti - il
Sindaco, su mandato del Consiglio comunale e sulla base di programmi e piani
approvati dagli organi competenti, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. Per le
modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si
rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del T.U.E.L. n. 267/2000.
TITOLO VII
ATTIVITA'
NORMATIVA E NORME FINALI
CAPO
1
STATUTO
Art. 76
Statuto e modifiche statutarie
1.
Lo
Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa
del Comune e l’esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso
competono nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
2.
Lo
Statuto è liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale con la partecipazione
della società civile organizzata nella comunità locale.
3.
Lo
Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute – da tenersi entro trenta giorni –
ed è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma,
si applicano anche alle modifiche statutarie.
4.
L'approvazione
di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del
testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata
percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con
quello originario.
5.
Dopo
l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo
Statuto è pubblicato nel B.U.R., affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni
dall’affissione all’Albo Pretorio comunale.
CAPO
2
REGOLAMENTI
Art. 77
Potestà regolamentare
1.
Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta
regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli
organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l'esercizio delle funzioni.
2.
I
regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla esecutività della
deliberazione di approvazione.
3.
Gli
schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività,
prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti
interessati e sono resi pubblici nelle forme più idonee.
Art. 78
Regolamenti vigenti
1.
Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio
comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate
prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente,
modificarle adeguandole alla normativa statutaria. Sino a tale data, continuano
ad applicarsi le norme in essi previste, purchè risultino compatibili con la
legge e con il presente Statuto.
CAPO
3
APPLICAZIONE
Art. 79
Entrata in vigore dello Statuto
1.
Con
l'entrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni altra
precedente disposizione statutaria, presente presso il Comune.
2.
Del
presente Statuto è assicurata la conoscenza attraverso ampie forme di
divulgazione.
del Comune di
Jelsi
STATUTO