PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA
ART. 1
GENERALITA’
1.La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt.
da
successiva Legge 15.5.1997, n.127 ( art. 17, commi 62 e 63) oltre che dalle norme di cui al presente
regolamento dettate per la sua applicazione nell’ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e
le tariffe qui indicate.
ART. 2
CLASSIFICAZIONE
1. Agli effetti dell’applicazione della tassa, il Comune di Jelsi è assegnato, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 507 del 1993, classe V^.
ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA
1. Sono soggette alla tassa le occupazione di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, archetto-finestra, pergolati e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.
ART.
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IMPOSIZIONI
A DIVERSO TITOLO
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L.vo 15
novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti
istallati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al
pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.
ART.
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SOGGETTI
ATTIVI E PASSIVI
1. La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di
concessione / autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche
abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso
pubblico nell’ambito del territorio comunale.
ART.
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FATTISPECIE
E LORO DESTINAZIONE
1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
2. In particolare, richiamati i criteri di distinzione
contenuti nell’art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di
carattere stabile oggetto di concessione di durata non inferiore all’anno, che comportino
o meno l’esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di
durata inferiore all’anno, sono temporanee.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono
per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o
superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee
di carattere ordinario aumentata del 20%.
ARTICOLO
7
GRADUAZIONE
E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa è graduata a seconda dell’importanza
dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
2. A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed
ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in due categorie, ai
sensi dell’art.42, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata
espressa in metri quadrati o lineari.
4. La tassa è determinata in base alla misura prevista
nell’allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli
artt. 44 ( occupazioni del sottosuolo e soprasuolo ), 48 (distributori di
carburante e di tabacchi).
ART. 8
DOMANDA
DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE
1. La concessione o l’autorizzazione concernente
l’utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private
gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a
seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi
su carta bollata.
2. La domanda dovrà indicare le generalità del
richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende
occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni,
fotografie, progetti e quant’altro necessario secondo le istruzioni del
competente ufficio comunale.
3. Per occupazioni temporanee di breve durata e con
riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre
l’esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti
d’ufficio o su semplice denuncia dell’occupante.
ART. 9
ISTRUTTORIA
DELLA DOMANDA
1. La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri
degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia
urbana e di altri eventualmente interessati.
2. Nell’istruttoria della domanda il Responsabile
dovrà tenere particolare conto delle
esigenze della circolazione, dell’igiene, della sicurezza pubblica e, in
special modo, del decoro e dell’estetica cittadina in relazione alle richieste
di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di
marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l’osservanza di
specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui
al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485.
ARTI.
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DEPOSITO
CAUZIONALE
1. Nel caso di utilizzazioni che debbono essere
precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in
pristino dei luoghi al termine della concessione o dell’autorizzazione, o da
cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine, in
particolari circostanze che lo giustificano, l’Ente potrà imporre il versamento
di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero ed adeguato all’entità dei
lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.
ART. 11
DISCIPLINARE – RIMBORSO SPESE
1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8,
ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell’Amministrazione
comunale, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private
gravate da servizi di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita
comunicazione da parte del Responsabile circa l’avvenuto rilascio della
concessione o dell’autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare
approvato dal Consiglio comunale contenente disposizioni sulle modalità e
durata della concessione, sul tramite entro cui dovrà procedersi
all’occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonchè
ogni altra norma di comportamento dell’ utente;
nel caso di autorizzazione, con l’obbligo dell’osservanza di puntuali e
specifiche prescrizioni.
2. Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il
Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito
contratto.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto deve
essere tenuto dall’utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di
sopralluoghi e controlli, ai quali l’utente stesso dovrà prestare la necessaria
collaborazione.
4. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della
concessione o dell’autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il
costo di tessere e di contrassegni,
ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente.
5. La reiezione della domanda di concessione o di
autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione comunale e
dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso
delle somme eventualmente versate per
l’istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al
precedente comma.
ART.
12
RILASCIO
DI ALTRA LICENZA – DIRITTI DI TERZI
1. Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione
comunale all’utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree
private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l’interessato dal
possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di
commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei vigili del fuoco,
ecc.) che lo abilitano all’esercizio della richiesta di concessione, delle
quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad
ogni richiesta di esibizione.
2. Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali
s’intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l’utente.
ART.
13
DIVIETO
DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE – VOLTURA
1. La concessione o l’autorizzazione ha carattere
personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
2. Può essere consentita la voltura, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di
modifica della titolarità.
ART.
14
REVOCA
E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le concessioni o le autorizzazioni per
l’occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto
che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica
il regime impositivo di cui è parola.
2. Le concessioni o le autorizzazioni relative
all’occupazione del suolo non possono essere revocate se non per dimostrate
necessità di pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda,
della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra
indennità.
4. E’ insito nella facoltà di revoca il diritto
dell’Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante
la durata della concessione o della autorizzazione, lo spostamento, le
rimozioni degli impianti e di strutture, nonchè limitazioni e modifiche alle
condizioni e modalità del provvedimento, che l’Amministrazione medesima ritenga
opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell’estetica,
del decoro, dell’igiene dell’abitato, della circolazione o per altri motivi.
5. La revoca della concessione o dell’Autorizzazione o
le modifiche ai predetti atti saranno notificate all’utente con apposita
ordinanza del responsabile, nella quale sarà indicato il termine per
l’osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di
eventuale ricorso da parte dell’interessato.
ART. 15
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Entro 30 giorni dalla data di rilascio della
concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio della
medesima, i titolari stessi devono presentare al Comune formale denuncia,
formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli
interessati dall’ufficio competente, contenente gli estremi dell’atto di
concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si è
realizzata l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo
complessivo dovuto.
2. Negli stessi termini deve essere effettuato il
versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione,
il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla
denuncia.
3. Per gli anni successivi, l’obbligo della denuncia
sussiste solo nel caso di variazioni nell’occupazione tali da determinare un
maggiore ammontare del tributo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato,
nei termini di legge, utilizzando l’apposito modulo di conto corrente postale
intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto
del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministro delle poste e
telecomunicazioni.
5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della
denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini
suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi
dell’art. 50, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n.507 del 1993.
ART.
16
ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA
TASSA
1. Il Comune esercita il più ampio potere di
accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, sulle denuncie presentate e di
verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente,
nonchè esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto
disposto dall’art. 51 del D.L.vo n. 507 del 1993.
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13/04/1999 n.
3. I crediti
relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell’art.
2752 del codice civile.
ART. 17
RIMBORSI
1. Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si
applica la disposizione di cui al menzionato art.51, comma 6 del D.L.vo n. 507
del 1993.
ART. 18
MANUTENZIONE IMPIANTI – RIMESSA IN PRISTINO DELL’AREA – SVINCOLO CAUZIONE
1. Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione
ha l’obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché
delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente
alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso i terzi.
2. Quando i contribuenti eseguono lavori di
manutenzione o per istallazione, riparazione, derivazioni o altro, sono sempre
tenuti a rimettere in ripristino le opere medesime e l’area interessata con
spese a loro totale carico o con rimborso al Comune.
3. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente
effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell’area occupata,
previo collaudo positivo.
ART.
19
OCCUPAZIONI DI FATTO
1. Le occupazioni effettuate con il prescritto provvedimento
concessorio / autorizzatorio venuto a scadere o non rinnovato, sono mantenute
salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni
penali o civili secondo le norme vigenti.
2. E’ sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.
ART.
20
ESENZIONI
1. Per le esenzioni dalla tassa di singole fattispecie
si richiama l’elencazione contenuta nell’art. 49 del D.L.vo n. 507 del 1993.
ART.
21
SANZIONI TRIBUTARIE
1. Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia,
nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono
applicabili le sanzioni previste dall’art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993,
rispettivamente, al comma 1 e 2.
2. In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto
disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi
moratori) del menzionato art. 53.
ART.
22
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il Comune, nel caso di gestione
diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri
inerenti l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone
rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero
dell’Economia – Direzione Centrale per
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni
di cui al primo comma spettano al concessionario.
PARTE II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER
ART. 23
DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER LE VARIE OCCUPAZIONI
1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa determinate nel presente regolamento all’allegato “A”.
3. Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 23, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tariffa come determinata nel presente regolamento (allegato “A”).
ART. 24
CRITERI DI
TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradali quali definite dall’art. 46 del D.Lgs.n.507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47 dello stesso Decreto , sulla base della effettiva consistenza dell’occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.
2. L’accesso al fondo dove non sussistono opere urbanistiche, è da considerarsi esente da tassazione.
3. La tassazione non è dovuta per gli accessi ai fondi agricoli e alle abitazioni di coltivatori diretti o pensionati coltivatori diretti come definito dall’art.4 del D.lgs.228/01.
ART. 25
TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI
1. Per l’occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l’impianto e l’esercizio di
distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale in
relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel
presente regolamento.
ART. 26
NOZIONE DI PASSO CARRABILI
1. Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l’accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.
2. Il predetto manufatto è costruito utilizzando la larghezza e la profondità, ricavabile dalla linea di confine della proprietà privata, comunque delimitata, al termine dell’area pubblica o dell’area privata gravata da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, onde consentire la facile commisurazione della tassa alla superficie occupata.
3. La realizzazione del passo carrabile, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell’atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.
4. Ai fini dell’imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l’accesso all’interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l’occupazione e rendano certa la superficie sottratta all’uso pubblico.
5. E’ fatto salvo il rilascio da parte del Comune, e su espressa richiesta del proprietario degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi.
6. Non si costituisce passo carrabile con l’apposizione , a cura diretta di persone o enti diversi dall’amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.
ART. 27
DOMANDA PER
1. La concessione per costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio comunale competente.
2. La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicato al precedente art. 26.
ART. 28
CONCESSIONE-CONVENZIONE DI PASSI CARRABILI
La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Responsabile previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.
ART. 29
COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE
1. Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l’occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall’art. 44, comma9, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
2. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese dei soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dell’assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.
3. Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre 60 giorni dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest’ultimo caso, è ammesso ricorso a termine di legge.
4. Nel caso di rilascio della concessione all’abolizione di passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:
a. Se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;
b. Se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all’art.44, comma 11 del D.Lgs. n.507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà reiscritto a ruolo allo scadere del ventennio.
ART. 30
RIDUZIONE DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI
1. Ai sensi del citatoart. 44 del D.Lgs. n.507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%, salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per particolari casi di realizzazione di manufatti di cui trattasi.
ART. 31
MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI – CONSEGUENZE TRIBUTARIE
1. La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all’osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all’estetica cittadina.
2. Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni o condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti escutivi , di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.
3. Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:
1bis.corresponsione della tassa per anno solare:
a. si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;
b.si provvederà alla iscrizione a ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;
2bis. contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n.507 del 1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:
a.si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;
b.si provvederà al rimborso delle differenze di tassa dall’anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;
c.saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall’anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell’art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però, agli anni che residuano per il compimento del ventennio.
ART. 32
SUPERFICIE TASSABILI – CRITERI PER GLI ARROTONDAMENTI
1. Le tariffe sono stabilite a metro quadro o metro lineare, con arrotondamento alla misura
superiore per la frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni temporanee, di cui all’art.23 del presente regolamento, effettuate nell’ambito della stessa categoria prevista dal precedente art.24 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..
PARTE III
DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 33
CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1.Contro gli accertamenti intesi all’applicazione della tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche, o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni
controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l’osservanza delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.556, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.
ART. 34
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute nelle vigenti
disposizioni di legge.
1. L’attività di vigilanza, tesa ad accertare in capo agli operatori la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali, è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali Forze dell’Ordine.
ART. 36
NORME FINALI
1. Copia del presente
regolamento, a norma della legge 07/08/90 n.241, sarà tenuta a disposizione del
pubblico
perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.
2.
L'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
opportuna pubblicizzazione.
3.
Per quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme
legislative vigenti in
materia.