PARTE I

 

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

 

ART. 1

GENERALITA’

 

1.La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt.      

  da 38 a 56 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, modificato con D.Lgs. 28 dicembre 1998 n.566, e della   

  successiva Legge 15.5.1997, n.127 ( art. 17, commi 62 e 63) oltre che dalle norme di cui al presente

  regolamento dettate per la sua applicazione nell’ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e

  le tariffe qui indicate.

 

ART. 2

CLASSIFICAZIONE

 

1.      Agli effetti dell’applicazione della tassa, il Comune di Jelsi è assegnato, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 507 del 1993, classe V^.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

 

1.      Sono soggette alla tassa le occupazione di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2.      Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, archetto-finestra, pergolati e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3.      La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4.      Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

 

ART. 4

IMPOSIZIONI A DIVERSO TITOLO

 

1.      Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti istallati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

 

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

 

1.      La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione / autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio comunale.

ART. 6

FATTISPECIE E LORO DESTINAZIONE

 

1.      Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

2.      In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell’art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile oggetto di concessione di durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all’anno, sono temporanee.

3.      Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

 

ARTICOLO 7

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

 

1.      La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.

2.      A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in due categorie, ai sensi dell’art.42, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993.

3.      La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

4.      La tassa è determinata in base alla misura prevista nell’allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 ( occupazioni del sottosuolo e soprasuolo ), 48 (distributori di carburante e di tabacchi).

 

ART.  8

DOMANDA DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

 

1.      La concessione o l’autorizzazione concernente l’utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

2.      La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant’altro necessario secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

3.      Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l’esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d’ufficio o su semplice denuncia dell’occupante.

 

ART.  9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

 

1.      La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

2.      Nell’istruttoria della domanda il Responsabile dovrà tenere  particolare conto delle esigenze della circolazione, dell’igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell’estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l’osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485.

 

ARTI. 10

DEPOSITO CAUZIONALE

 

1.      Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell’autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine, in particolari circostanze che lo giustificano, l’Ente potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero ed adeguato all’entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.

 

 

 

ART. 11

DISCIPLINARE – RIMBORSO SPESE

 

1.      Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell’Amministrazione comunale, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servizi di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione da parte del Responsabile circa l’avvenuto rilascio della concessione o dell’autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare approvato dal Consiglio comunale contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul tramite entro cui dovrà procedersi all’occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonchè ogni altra norma di comportamento dell’ utente;  nel caso di autorizzazione, con l’obbligo dell’osservanza di puntuali e specifiche prescrizioni.

2.      Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

3.      Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall’utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l’utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

4.      Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere  e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente.

5.      La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme  eventualmente versate per l’istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

 

ART. 12

RILASCIO DI ALTRA LICENZA – DIRITTI DI TERZI

 

1.      Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione comunale all’utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l’interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei vigili del fuoco, ecc.) che lo abilitano all’esercizio della richiesta di concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

2.      Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s’intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l’utente.

 

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE – VOLTURA

 

1.      La concessione o l’autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2.      Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

 

ART. 14

REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI

 

1.      Le concessioni o le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

2.      Le concessioni o le autorizzazioni relative all’occupazione del suolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

3.      La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

4.      E’ insito nella facoltà di revoca il diritto dell’Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o della autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonchè limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l’Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell’estetica, del decoro, dell’igiene dell’abitato, della circolazione o per altri motivi.

5.      La revoca della concessione o dell’Autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all’utente con apposita ordinanza del responsabile, nella quale sarà indicato il termine per l’osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell’interessato.

 

ART. 15

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

 

1.      Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio della medesima, i titolari stessi devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall’ufficio competente, contenente gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si è realizzata l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivo dovuto.

2.      Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

3.      Per gli anni successivi, l’obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell’occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

4.      Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l’apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

5.      Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n.507 del 1993.

 

ART. 16

 ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

 

1.      Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, sulle denuncie presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonchè esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall’art. 51 del D.L.vo n. 507 del 1993.

2.      La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali.

3.       I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell’art. 2752 del codice civile.

ART.  17

RIMBORSI

1.      Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art.51, comma 6 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ART. 18

MANUTENZIONE IMPIANTI – RIMESSA IN PRISTINO DELL’AREA – SVINCOLO CAUZIONE

 

1.      Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso i terzi.

2.      Quando i contribuenti eseguono lavori di manutenzione o per istallazione, riparazione, derivazioni o altro, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere medesime e l’area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune.

3.      Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell’area occupata, previo collaudo positivo.

 

ART. 19

 OCCUPAZIONI DI FATTO

 

1.      Le occupazioni effettuate con il prescritto provvedimento concessorio / autorizzatorio venuto a scadere o non rinnovato, sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni penali o civili secondo le norme vigenti.

2.      E’ sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

 

ART. 20

ESENZIONI

 

1.      Per le esenzioni dalla tassa di singole fattispecie si richiama l’elencazione contenuta nell’art. 49 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ART. 21

   SANZIONI TRIBUTARIE

 

1.      Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993, rispettivamente, al comma 1 e 2.

2.      In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

 

ART. 22

  FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

1.      Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri inerenti l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

2.      Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell’Economia – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

3.      Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario.

 

PARTE II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONE              DEI PASSI CARRABILI

 

ART. 23

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE VARIE OCCUPAZIONI

 

1.      Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

2.      Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa determinate nel presente regolamento all’allegato “A”.

3.      Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 23, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata  in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tariffa come determinata nel presente regolamento (allegato “A”).

 

 

 

 

ART. 24

CRITERI DI TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

 

1.      La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradali quali definite dall’art. 46 del D.Lgs.n.507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47 dello stesso Decreto , sulla base della effettiva consistenza dell’occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

2.      L’accesso al fondo dove non sussistono opere urbanistiche, è da considerarsi esente da tassazione.

3.      La tassazione non è dovuta per gli accessi ai fondi agricoli e alle abitazioni di coltivatori diretti o pensionati coltivatori diretti come definito dall’art.4 del D.lgs.228/01.

 

ART. 25

TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

 

1.   Per l’occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l’impianto e l’esercizio di

     distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale in        

      relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel       

      presente regolamento.

ART. 26

NOZIONE DI PASSO CARRABILI

 

1.      Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l’accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

2.      Il predetto manufatto è costruito utilizzando la larghezza e la profondità, ricavabile dalla linea di confine della proprietà privata, comunque delimitata, al termine dell’area pubblica o dell’area privata gravata da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, onde consentire la facile commisurazione della tassa alla superficie occupata.

3.      La realizzazione del passo carrabile, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell’atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

4.      Ai fini dell’imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l’accesso all’interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l’occupazione e rendano certa la superficie sottratta all’uso pubblico.

5.      E’ fatto salvo il rilascio da parte  del Comune, e su espressa richiesta del proprietario degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi.

6.      Non si costituisce passo carrabile con l’apposizione , a cura diretta di persone o enti diversi dall’amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ART. 27

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

1.      La concessione per costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi  dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio comunale competente.

2.      La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicato al precedente art. 26.

 

ART. 28

CONCESSIONE-CONVENZIONE DI PASSI CARRABILI

 

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Responsabile previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

 

ART. 29

COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE

 

1.      Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l’occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall’art. 44, comma9, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

2.      Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese dei soggetti diversi  dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dell’assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

3.      Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre 60 giorni dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest’ultimo caso, è ammesso ricorso a termine di legge.

4.      Nel caso di rilascio della concessione all’abolizione di passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

a.       Se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;

b.      Se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all’art.44, comma 11 del D.Lgs. n.507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà reiscritto a ruolo allo scadere del ventennio.

 

ART. 30

RIDUZIONE DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI

 

1.      Ai sensi del citatoart. 44 del D.Lgs. n.507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%, salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per particolari casi di realizzazione di manufatti di cui trattasi.

 

ART. 31

MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI – CONSEGUENZE TRIBUTARIE

 

1.      La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all’osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all’estetica cittadina.

2.      Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni o condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti escutivi , di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

3.      Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

 

1bis.corresponsione della tassa per anno solare:

 

a. si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;

b.si provvederà alla iscrizione a ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;

 

            2bis. contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n.507 del 1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

 

a.si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall’anno successivo all’abolizione del passo carrabile;

b.si provvederà al rimborso delle differenze di tassa dall’anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

c.saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall’anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell’art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però, agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

 

ART. 32

SUPERFICIE TASSABILI – CRITERI PER GLI ARROTONDAMENTI

 

1.      Le tariffe sono stabilite a metro quadro o metro lineare, con arrotondamento alla misura  

 superiore per la frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

 

2.      Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3.      Le occupazioni temporanee, di cui all’art.23 del presente regolamento, effettuate nell’ambito della stessa categoria prevista dal precedente art.24 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.

4.      Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

5.       Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..

 

PARTE III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 33

CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

 

1.Contro gli accertamenti intesi all’applicazione della tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree    

   pubbliche, o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni    

   controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l’osservanza delle disposizioni

   contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.556, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

 

ART. 34

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

1.Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute nelle vigenti

   disposizioni di legge.

ART.  35

VIGILANZA

 

1.      L’attività di vigilanza, tesa ad accertare in capo agli operatori la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali, è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali Forze dell’Ordine.

ART. 36

 NORME FINALI

 

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 07/08/90 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico     

     perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2.      L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone opportuna pubblicizzazione.

3.      Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti in

      materia.