PARTE I
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, nonché l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D.Lgs. 15/11/93 n.507.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.
ART. 3
GESTIONE DEL
SERVIZIO
1. Il servizio per
l’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà
essere gestito, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla
Direzione Centrale per
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di
gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c)
del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà
approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di
cui all’art.11, D.Lgs. 507/93.
ART. 4
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. La diffusione dei messaggi pubblicitari, effettuata attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al
diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi percepibili, è soggetta
all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio
di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o
servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le
aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque possa accedere in
ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano
destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o
ai quali, comunque, chiunque possa accedere soltanto in certi momenti e
adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un
diritto od una potestà.
ART. 5
SOGGETTO PASSIVO
1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al
pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E’ solidamente obbligato al pagamento della imposta colui che produce o
vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
ART. 6
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima
figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario,
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al
metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo
metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici
inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla
superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è
calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del
minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto,
ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra
loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come
un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e
devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga
effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è
maggiorata del 100 per cento.
ART. 7
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli
12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di
riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative
disposizioni.
2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo
di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a € 0,50 o
per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere
allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito
Decreto Interministeriale dal Ministero dell’Economia di concerto con quello
delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all’anno solare la imposta
deve essere corrisposta in un unica soluzione; per la pubblicità annuale
l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di
importo superiore a € 1.500.
5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del
D.Lgs.13/04/1999 n. 112,e succ. modificazioni; il relativo ruolo deve essere
formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato
ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno
successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art.
2752, comma 4, del codice civile.
ART. 8
RIMBORSI
1. Entro il termine di due anni decorrente al giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
ART. 9
PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su
beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L’autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal
Sindaco ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 10
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
1. Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a
presentare, al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello
messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della
pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo
di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente
nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra
l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo
stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni
successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si
intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il
31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia
di cessazione entro il medesimo termine.
4. L’assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall’obbligo di
munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e
regolamenti, ivi compreso il presente.
ART. 11
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
ART. 12
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è
stata o sarebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento
d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e
l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo della imposta o della maggiore
imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal
Comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta.
ART. 13
TARIFFE
1. Per ogni forma di
pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una
imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell’art. 3,
comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni (ALL: “A”) sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed
entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la
deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate
entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
ART. 14
PUBBLICITÀ ORDINARIA
1. Per la pubblicità
effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta è
dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non
superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un
decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto
altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di
tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli
impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa
tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per
cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la
maggiorazione è del 100 per cento.
ART. 15
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
1. Per la pubblicità visiva
effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in
genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base
alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun
veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12. comma 1 del
D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4, del citato D.Lgs.
507/93.
2. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento
dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
ART. 16
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta
indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e
per anno solare.
2. Per la pubblicità, di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi si
applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi
prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio
dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive
tariffe.
ART. 17
PUBBLICITÀ VARIA
1. Per la pubblicità
effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o
piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo
di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista
dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
la tariffa dell’imposta dell’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e
per ciascun giorno o frazione.
ART. 18
RIDUZIONI DEL DIRITTO
1. La tariffa
dell’imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza.
ART. 19
ESENZIONI DEL DIRITTO
1. Sono esenti
dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni
o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi
esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano
attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei
locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e
l’utilizzazione dei servizi di pubblicità utilità, che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non
superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole
e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la
vendita;
d)la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
e)le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
f)le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato
di superficie.
g)le insegne, le targhe
e simili che, per la caratteristiche oggettive, siano riconducibili alle
categorie delle insegne d’esercizio, sempre che la superficie complessiva non
superi mq. cinque.
ART. 20
LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
1. Sugli edifici di
carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo
artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l’art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
b) gli articoli da
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l’art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92,
n.285;
b) l’art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con
D.P.R. 16/12/92, n. 495.
ART. 21
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA
1. La pubblicità
eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere
percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è severamente vietata .
ART. 22
LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI
POSTI
SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE.
1. La pubblicità
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni sulle vie o piazze pubbliche è
consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale
ART. 23
MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1.La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a
ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70X100 secondo la tariffa approvata ai
sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 507/93.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni d’urgenza,
ovvero richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere od entro i due giorni successivi e se trattasi di affissioni di
contenuto commerciale, fa riferimento all’art.22 comma 9 del D.Lgs. 507/93.
ART. 24
PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI RECUPERO SOMME
1.Il pagamento del
diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario
così come previsto dall’art. 16 del presente regolamento per l’imposta sulla
pubblicità.
2. Le disposizione previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per
quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
ART. 25
RIDUZIONE DEL DIRITTO
1. La tariffa per il
servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai
sensi del successivo art. 38;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
ART. 26
ESENZIONI DAL DIRITTO
1. Sono esenti dal
diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte
in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di
leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di
tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati.
ART. 27
MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Le pubbliche
affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante
dal ricevimento delle commissioni .
2. La durata
dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
3. Il ritardo
nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni
atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
4. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti,
per la pubblica consultazione le tariffe del servizio.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere
defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità,
sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno
materialmente eseguito l’affissione e della ditta in favore della quale
l’affissione è stata fatta
ART. 28
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
1. Il materiale da
affliggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle
forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal
medesimo.
2. Il richiedente è colui nell’interesse del quale l'affissione viene
richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali
infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.
ART. 29
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente
regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con
le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285,
modificato con D.Lgs. 10/09/93, n. 360, nonchè del relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.
2.L’iter autorizzativi terrà conto della posizione ove è prevista la
collocazione del manufatto pubblicitario.
3.Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall’art. 3 del
codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o
limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali
e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle
norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze
naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.
ART. 30
AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI
1. Per ottenere
l’autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari è necessario
presentare, apposita domanda al
Comune.
2. La domanda dovrà contenere:
a) L’indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del
codice fiscale del richiedente;
b) l’ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione
tecnica e disegno illustrativo;
d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni
contenute nel presente regolamento.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine
dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere
preventivamente richiesta ed acquisita l’apposita concessione per l’occupazione
del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere
attestata la disponibilità di questi.
4. L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai
sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/90 n. 241, e del vigente
regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
ART. 31
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE
1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n.507.
ART. 32
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
PARTE II
DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 33
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l’effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative indicate nell’art. 24 del D.Lgs.
n.507/93.
ART. 34
CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle normative in vigore.
1. L’attività di vigilanza, tesa ad accertare, in capo agli operatori, la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali, è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali Forze dell’Ordine.
ART. 36
NORME FINALI
1. Copia del presente
regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in
qualsiasi
momento.
2.
L'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
opportune pubblicizzazione.
3.
Per quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme
legislative vigenti in materia.