PARTE I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, nonché l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D.Lgs. 15/11/93 n.507.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

ART. 3

 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui all’art.11, D.Lgs. 507/93.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. La diffusione dei messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi percepibili, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque possa accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque possa accedere soltanto in certi momenti e adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E’ solidamente obbligato al pagamento della imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 6

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA


1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 7

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a € 0,50 o per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero dell’Economia di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all’anno solare la imposta deve essere corrisposta in un unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.500.
5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del
D.Lgs.13/04/1999 n. 112,e succ. modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 8

RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente al giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

 

ART. 9

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L’autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 10

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare, al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L’assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall’obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 11

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dagli artt. 12 – 13 –14 commi 1,2,3 e 4 – 15 comma 1,2,3,4,e 5 del D.Lgs. 507/93 la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
 

ART. 12

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta.

 

 

ART. 13

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ALL: “A”) sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 14

 PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 15

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12. comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4, del citato D.Lgs. 507/93.
2. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 16

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità, di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

ART. 17

PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.
2.  Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dell’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 18

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19

ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblicità utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
d)la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
e)le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
f)le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

g)le insegne, le targhe e simili che, per la caratteristiche oggettive, siano riconducibili alle categorie delle insegne d’esercizio, sempre che la superficie complessiva non superi  mq. cinque.

 

 

ART. 20

LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l’art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l’art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n.285;
b) l’art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

ART. 21

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è severamente  vietata .

ART. 22

LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI POSTI

SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE.

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale

ART. 23

MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70X100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 507/93.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni d’urgenza, ovvero richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi e se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, fa riferimento all’art.22 comma 9 del D.Lgs. 507/93.

                                                                                   ART. 24

        PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RECUPERO SOMME

1.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall’art. 16 del presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità.
2. Le disposizione previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 25

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo art. 38;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

ART. 26

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni .

2. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;

3. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
4. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l’affissione e della ditta in favore della quale l’affissione è stata fatta

 

 

ART. 28

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affliggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente è colui nell’interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285, modificato con D.Lgs. 10/09/93, n. 360, nonchè del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.
2.L’iter autorizzativi terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.
3.Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall’art. 3 del codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

ART. 30

AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI

1. Per ottenere l’autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare,    apposita domanda al Comune.
2. La domanda dovrà contenere:
a) L’indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
b) l’ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l’apposita concessione per l’occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/90 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

ART. 31

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n.507.

ART. 32

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

  1. Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 61, dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell’art. 23, del D.Lgs. 15/11/93, n.507.

PARTE II

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 33

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari      

    riguardanti l’effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative indicate nell’art. 24 del D.Lgs.       

    n.507/93.      

ART. 34

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle normative in vigore.

ART. 35

VIGILANZA

 

1.      L’attività di vigilanza, tesa ad accertare, in capo agli operatori, la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali, è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali Forze dell’Ordine.

 

ART. 36

 NORME FINALI

 

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in

     qualsiasi  momento.

2.      L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone opportune pubblicizzazione.

3.      Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti in  materia.