Comune di Jelsi
REGOLAMENTO PER
( D.Lgs.vo n.114/98; d.Lgs. n.507/93 L. 59/97
– Legge Regionale n.33/99)
Approvato con Deliberazione di C.C.
n. ………………..
I N D I C E
PARTE I
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E FINALITA' DEL
REGOLAMENTO....................................................................... pag.
2
ARTICOLO 2 - DIREZIONE E VIGILANZA DEL
MERCATO............................................................................................. 2
ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE E
ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERA.............................. 2
ARTICOLO 4 - LOCALIZZAZIONE
DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO SETTIMANALE............................. 3
ARTICOLO 5 - MODALITA'' DI FREQUENZA
DEGLI OPERATORI................................................................................ 3
ARTICOLO 6 - FIERE................................................................................................................................................................. 3
ARTICOLO 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'....................................................................................................................... 4
ARTICOLO 8 - CRITERI E PROCEDURE PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE
SU POSTEGGIO………………………………………………………………………………………………….4
ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
ITINERANTE............................................................................................................................................................................... 5
ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI............................................................................................................................................................................. 5
ARTICOLO 11 - SUBENTRO E REINTESTAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE............................................................ 6
ARTICOLO 12 - NORME PARTICOLARI
SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.............................................................. 6
ARTICOLO 13 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
DEI POSTEGGI A SEGUITO DI
RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL
MERCATO............................................................................................ 7
ARTICOLO 14 - MODALITA' E DIVIETI DA
OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
VENDITA…………………………………………………………………………………………………………..7
ARTICOLO 15 - ORARI............................................................................................................................................................. 7
ARTICOLO 16 - SANZIONI...................................................................................................................................................... 8
ARTICOLO 17 - REVOCA E SOSPENSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE......................................................................... 8
ARTICOLO 18 - REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
PEDONALE E VEICOLARE........................................... 8
PARTE II
ARTICOLO 19 - SANZIONI AMINISTRATIVE.................................................................................................................... 9
ARTICOLO 20 - CONTENZIOSO............................................................................................................................................. 9
ARTICOLO 21 - VIGILANZA................................................................................................................................................... 9
ARTICOLO 22 - NORME FINALI............................................................................................................................................ 9
PARTE I
ART. 1
DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1.
Il presente
regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche e il funzionamento del
mercato ambulante a posto fisso per la vendita diretta al consumatore di merci
varie, l’utilizzo del suolo pubblico e la relativa tassa;
2.
Per commercio su aree
pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o di aree private
delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o
coperte.
DIREZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO
1.
La direzione e la
vigilanza del mercato è affidata al Comando Vigili urbani, al quale spetta il
compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in
materia, comprese quelle di polizia amministrativa e d'igiene, nonché eventuali
particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERA
1. Il Comune individua cinque diverse aree di mercato:
2. L’area individuata in L.go Chiesa Madre e vie adiacenti è destinata prevalentemente a mercato di prodotti tradizionali, artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico, amatoriale e di fiori e piante;
2. Complessivamente l’area di mercato e fiera, occupata dai posteggi, ha una superficie di mq. 3.888. Ciascun posteggio misura mt. 8 x mt. 3 (larghezza x profondità) ove possibile la profondità del posteggio è consentita fino a una profondità di mt. 5. Il numero totale dei posteggi disponibili è di 162 unità, così ripartiti:
·
N.10 L.go Chiesa Madre
e via adiacenti;
·
N. 2 p.zza V. D’amico;
·
N. 8 p.zza Umberto I;
·
N.10 c.so V. Emanuele;
·
N.50 via A. Valiante ;
·
N. 2 trav via A.
Valiante;
·
N. 48 via 4 Novembre;
·
N. 32 zona Convento ;
4. Il Sindaco può apportare variazioni a quanto sopra specificato, qualora lo richiedano particolari esigenze di pubblico interesse, di durata limitata nel tempo con apposita ordinanza sindacale.
5. Dei complessivi 162 posteggi, il 67% è riservato ai titolari di autorizzazione rilasciata,ex D.Lgs.vo n. 114/98, ai sensi della L.R. n.33/99; mentre il 33% è riservato ai produttori agricoli ex L. n. 59/63 e succ. modif. ed integrazioni ed agli artigiani e mesterianti di cui all’art. 121 del R.D. 18/6/1931 n.773.
6. Le aree di mercato sono totalmente scoperte ed i singoli posteggi, delimitati mediante segnaletica orizzontale, sono contrassegnati da un numero.
7. Tutte le merci, le attrezzature, per esposizione e vendita, i mezzi di trasporto ( ove consentiti) devono rientrare nel perimetro dell’area di posteggio. E’ vietato, in ogni caso, l’accorpamento e l’abbinamento dei banchi.
8. Le dimensioni del fronte di ciascun posteggio non possono superare i metri assegnati. Tutti i banchi devono essere perfettamente allineati in modo da formare, nella parte adibita alla vendita, una linea retta continua; mentre nella parte posteriore possono avere anche una linea discontinua; inoltre, dovranno permettere l’ accesso alle abitazioni retrostanti.
ART.4
LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DESTINATA AL MERCATO SETTIMANALE
1. Lo
svolgimento del mercato settimanale è fissato di giovedì: dalle ore 8,00 alle
ore 13,00.
2. Il mercato avrà luogo in piazza Umberto I, o in
alternativa in via Andrea Valiante con attribuzione dei posteggi di cui al
precedente articolo.
3. L’effettuazione
del mercato, salvo quanto stabilito dagli artt. 23 , comma 3 e 4, e 31 lett. g)
della L.R. n.33/99, è prevista per tutti i giovedì.
4. Resta
salva, altresì, la possibilità che, su proposta del Sindaco, venga sospeso il
mercato per uno o più giovedì, anche consecutivi.
5. Oltre
al mercato di giovedì, il Comune ospita numerose Fiere a data fissa,
localizzate secondo quanto indicato al successivo art. 6
ART. 5
MODALITA’ DI FREQUENZA DEGLI OPERATORI
1. I titolari del posteggio hanno l’obbligo di frequentare il mercato. L’accesso degli operatori è consentito fino alle ore 8,00.
2. La registrazione delle presenze, e conseguentemente delle assenze, nel mercato viene effettuata dal dipendente comunale preposto mezz’ora prima dell’apertura del mercato annotando nell’apposito registro: nome cognome dell’operatore e tipologia dell’autorizzazione amministrativa.
3. Qualora il posteggio assegnato non venga utilizzato, in ciascun anno solare , per periodi tempo complessivo superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia gravidanza, o servizio militare, si ha decadenza dalla concessione e, conseguentemente, revoca dell’autorizzazione.
4. Il comma 3 non si applica ai produttori agricoli che hanno subìto danni da avversità atmosferiche, siccità, incendi, che siano stati assenti per cause dovute a mancanza di produzione, a malattia, gravidanza o servizio militare.
FIERE
1. Il Comune, oltre al mercato di giovedì, ospita numerose Fiere a data fissa, che hanno luogo secondo il seguente calendario:
FIERA |
GIORNO |
ORARIO |
LOCALIZZAZIONE |
Variabile |
08,00 – 13,00 |
Via A. Valiante – trav A.
Valiante – via 4 Novembre – c.so Vitt.
Emanuele – p.zza V. D’Amico |
|
Ultimo sabato del mese di
aprile |
Variabile |
08,00 – 13,00 |
Zona Santuario S.Maria
delle Grazie (Convento) |
San Pasquale |
17 maggio |
08,00 – 13,00 |
Zona Santuario S.Maria
delle Grazie (Convento) |
Sant’Antonio |
13 giugno |
08,00 – 13,00 |
Via A. Valiante – trav A.
Valiante – via 4 Novembre– p.zza V. D’Amico |
Sant’Anna |
26 luglio |
08,00 – 13,00 |
Via A. Valiante – trav A.
Valiante – via 4 Novembre -p.zza V. D’Amico |
Santa Filomena |
18 agosto |
08,00 – 13,00 |
Via A. Valiante – trav A.
Valiante – via 4 Novembre – c.so Vitt. Emanuele – p.zza V. D’Amico |
Sant’Andrea |
30 novembre |
08,00 – 13,00 |
Via A. Valiante – trav A.
Valiante – via 4 Novembre – c.so Vitt. Emanuele – p.zza V. D’Amico |
2. Per ogni altra occasione di festività e manifestazione, fatta eccezione per quelle che si tengono in zona convento e per quella in onore di S.Anna, nel novero delle aree mercatali di cui sopra rientra anche corso Vittorio Emanuele.
3. Nell’assegnazione dei posteggi nelle fiere sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
b) Anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
4.
Per la sola fiera che
si svolgerà in occasione della festa in onore di S.Anna verranno assegnati i
posteggi preferibilmente ai richiedenti
titolari di autorizzazioni a vendere o esporre prodotti di artigianato,
prodotti locali, prodotti regionali ecc.,
attinenti alla festa del grano, nei limiti di cui alla L.R. n.33/99.
Pertanto la valutazione delle richieste di occupazione di suolo pubblico è
demandata esclusivamente all’Amministrazione Comunale.
5. La concessione del posteggio ha durata limitata al giorno di fiera.
6. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o
presentate a mano presso l’Ufficio Tecnico comunale sessanta giorni prima della data stabilita
per la fiera cui ineriscono.
7. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’Albo Pretorio il ventesimo giorno antecedente lo svolgimento della fiera.
8. La registrazione delle presenze effettive nella fiera viene effettuata dal dipendente comunale preposto mezz’ora prima dell’apertura della fiera annotando nell’apposito registro: nome e cognome dell’operatore e tipo dell’autorizzazione amministrativa posseduta.
9. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata entro le ore 8,00 procedendo, in primo luogo, allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti; esaurita la graduatoria, si procede all’assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi.
10. Agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata di fiera, i posteggi rimasti liberi, una volta scorsa la graduatoria, vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
a. maggiore numero di presenza nella fiera;
b. anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
11. Per quanto non espressamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i posteggi nei mercati.
ART. 7
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. Il commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, può essere esercitato:
a. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b. Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.
2. L‘esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche, associazioni, pro loco o a società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti normative.
3. l’autorizzazione ad esercitare l’attività di commercio in forma diretta su aree pubbliche, è concessa ai produttori agricoli ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 228/01 .
ART. 8
CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE SU POSTEGGIO
1. Il Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblica l’elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
2.
Gli interessati all’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, inoltrano le
istanze di autorizzazione entro e non oltre il 30
gennaio di ogni anno. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire
prima del 16 gennaio.
3. L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n.114/98, abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
4. La domanda di autorizzazione e concessione di posteggio deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata, all’indirizzo dell’ufficio Tecnico comunale e deve concernere:
a. I dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
b. Il possesso dei requisiti stabiliti dall’art.5 del D.Lgs. n.114/98;
c. La denominazione del mercato, il giorno dello svolgimento, l’indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione;
d. Il settore o i settori merceologici;
e. Il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo il caso di trasferimento di attività gia presente sul mercato.
5. L’ufficio comunale preposto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, redige la graduatoria e rilascia le autorizzazioni.
6. Nella predisposizione della graduatoria operano, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
7. I posteggi che, nel corso dell’anno, si rendono disponibili per trasferimento del titolare, vengono dati in concessione attingendo dalla stessa graduatoria.
8. Nell’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
ART. 9
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ITINERANTE
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Sindaco e, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del D.L.gs. n. 114/98, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
2. La domanda va presentata all’Ufficio Tecnico comunale e deve contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni concernenti:
a. I dati anagrafici ed il codice fiscale;
b. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
c. Il settore o i settori merceologici.
ART. 10
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
1. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, ai sensi dell’art. 28 comma 7del D.L.gs. n. 114/98, abilita anche alla somministrazione dei medesimi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti previsti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione risulta annotata a margine del provvedimento autorizzatorio.
2. Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa di cui al presente articolo è subordinato all’accertamento, da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dall’Ordinanza del Ministero della Sanità 2/3/2000, le cui norme si intendono richiamate.
ART. 11
SUBENTRO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il trasferimento, per atto tra vivi o causa di morte, in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra, purchè sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.114/98.
2. Il trasferimento d’azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.
3. Nel caso di operatori per concessione, il Comune provvede ad effettuare la reintestazione dopo aver ricevuto:
4. nel caso di operatori itineranti, il Comune è competente a reintestare l’autorizzazione solo se il subentrante è suo residente.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lg. n. 114/98, deve dare comunicazione dell’avvenuto sub-ingresso entro sei mesi , pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori sei mesi, in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante a causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.
8. Le modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai produttori agricoli; gli stessi devono dimostrare di avere i requisiti previsti dell’art. 4 del D.Lgs. 228/01 e rientrare nelle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 7 del presente Regolamento
1.
L’operatore commerciale su aree pubbliche che esercita
l’attività in forma itinerante ed il produttore agricolo che esercita la
vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 228/01, possono
sostare nello stesso punto per un’ora e, successivamente, spostarsi di almeno
2. L’operatore commerciale su aree pubbliche, nell’esercizio dell’attività, può farsi sostituire esclusivamente da qualcuno che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.L.gs.vo. n.114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purchè socio; familiare; coadiuvante o dipendente.
3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Tale divieto non si applica agli operatori che al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 33/99, erano già titolari di più posteggi; né alle società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche gia operanti su Jelsi.
4. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti – legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche – che nel mercato di Jelsi vantino il più alto numero di presenze. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.
5. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque non assegnati, è effettuata il giorno del mercato entro le ore 8,00 ed annotata nel registro delle presenze secondo quanto agli art. 3 e 4 del presente regolamento.
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 23 della L,R. n. 33/99, oltre che istituire nuovi mercati, sopprimere, trasferire, ampliare o ridurre quelli esistenti, può disporre lo spostamento temporaneo del mercato e/o di una fiera in altra sede o ad altro giorno, per le seguenti motivazioni:
- ragioni di viabilità e traffico;
- problemi igienico-sanitari;
- pubblico interesse;
- cause di forza maggiore.
2. In caso di spostamento o di trasferimento del mercato o della fiera ad altra sede, l’Ufficio Tecnico, nell’assegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione, si atterrà nell’ordine ai seguenti criteri:
a) numero delle presenze;
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzatura in vendita.
3. Gli operatori che, per motivi vari, a seguito di soppressione o riduzione, , del mercato perdono la concessione del posteggio, concorrono all’assegnazione dei posteggi disponibili, secondo i criteri di cui al comma precedente, avvalendosi del numero delle presenze nel mercato soppresso o ridotto.
ART. 14
MODALITÀ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA
1. Nel mercato settimanale e nelle fiere è vietato l’uso dei microfoni e degli altoparlanti, ad
eccezione dei venditori di dischi e musicassette i quali, tuttavia, debbono limitare al
minimo indispensabile il volume delle emissioni sonore.
2. E’ vietato, altresì’, propagandare i propri prodotti con grida e schiamazzi.
3. Gli operatori, inoltre, devono mantenere i banchi in perfetto ordine e non ingombrare gli spazi
tra un posteggio e l’altro.
4. L’operatore deve tenere ben esposta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita e, alla chiusura del mercato, lasciare il posteggio libero da cose ed in perfetto stato di pulizia.
5. I produttori agricoli sono esentati dall’obbligo di tenere esposto il documento di concessione del posteggio ed il libretto sanitario, salvo il caso in cui vendono prodotti trasformati.
6. Il documento di concessione deve essere esibito a richiesta del personale preposto alla vigilanza.
1. Il Sindaco – in materia di commercio sulle aree pubbliche – nello stabilire gli orari si attiene ai seguenti indirizzi e prescrizioni:
a) i giorni e gli orari degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;
b) possono essere stabilite limitazioni nei casi – e per i periodi – in cui l’area non sia disponibile per l’uso commerciale, per ragione di pulizia stradale, igienico-sanitarie o di pubblico interesse;
c) agli operatori al dettaglio diversi dagli esercenti su aree pubbliche, in occasione delle fiere previste, può essere consentito di tenere aperto gli esercizi per tutta la durata della fiera;
d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nelle seguenti giornate:
- 25 dicembre;
- 1 gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1 maggio.
2. I mercati o le fiere che ricadono in una delle seguenti date possono, con apposita Ordinanza
del Sindaco, essere anticipati;
3. per quanto non disposto, si applicano – in quanto compatibili, le disposizioni in materia di orari poste al Titolo IV, dal D.Lgs:vo. n.114/98.
ART. 16
SANZIONI
1.
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche
senza prescritta autorizzazione o fuori dall’area prevista dall’autorizzazione
stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
2.
Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti –
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche – dal presente Regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
3. In caso di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in uno stesso anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4.
ART.
17
REVOCA
E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Sindaco, ex art. 29 comma 4 del D.Lgs.vo n. 114/98, dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in presenza di una delle seguenti cause:
a) qualora il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per i periodi di tempo superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più munito dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs.vo. n. 114/98.
2. Le cause della revoca, opportunamente accertate dall’Amministrazione comunale a cura dell’ufficio preposto, vengono contestate al titolare dell’autorizzazione, il quale ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie contro deduzioni.
3. La sospensione dell’ attività di vendita per 20 giorni, disposta dal Sindaco ai sensi del precedente art. 14, e a seguito di infrazione di particolare gravità o di recidiva, viene annotata a margine dell’autorizzazione.
ART. 18
REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE
1. Il Comune, nei giorni di mercato e/o di fiera, predispone adeguati correttivi alla circolazione pedonale e veicolare ordinaria.
2. In occasione di feste o ricorrenze particolari, il traffico urbano, previa autorizzazione delle autorità competenti, può essere deviato su percorsi alternativi.
3. Il Sindaco inoltre, a seconda della localizzazione dell’area mercatale ( via, viale, piazza,...) può, con apposita ordinanza, disporre il divieto di sosta e di parcheggio su uno o su entrambi i lati della sede stradale interessata.
PARTE II
ART. 19
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le
disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge.
ART. 20
CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle normative in vigore.
1. L’attività di vigilanza, tesa ad accertare in capo agli operatori la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali, è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali Forze dell’Ordine.
ART. 22
NORME FINALI
1. Copia del presente
regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in
qualsiasi
momento.
2.
L'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
opportune pubblicizzazione.
3.
Per quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme
legislative vigenti in
materia.