COMUNE DI JELSI

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Piazza Umberto 1 -

86015 Jelsi (CB)

Tel. 0874/710134 - C.F. 00 172780702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO A MEZZO DI

RETE URBANA

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-CONVENZIONE -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

Art. 1 Oggetto della concessione; pag. 3

Art. 2 Durata della concessione; pag. 3

Art. 3 Proprietà dei beni; pag. 3

Art. 4 Estensione dell'impianto; pag. 4

Art. 5 Condizioni alla scadenza; pag. 4

Art. 6 Occupazione suolo; pag. 4-5

Art. 7 Caratteristiche dei gas; pag. 5

Art. 8 Sospensione della fomitura SNAM; pag. 5

Art. 9 Fornitura del gas; pag. 5

Art. 10 Tariffe di distribuzione; pag. 5-6

Art. 11 Rapporti con l'utenza; pag. 6

Art. 12 Fatturazione; pag. 6

Art. 13 Altri obblighi della Concessionaria; pag. 6-7

Art. 14 Vigilanza del Comune; pag. 7

Art. 15 Obblighi del Comune; pag. 7

Art. 16 Rapporti con la gestione precedente, pag. 7

Art. 17 Trasferimento concessione; pag. 7

Art. 18 Revoca, decadenza - variazione, pag. 7-8

Art. 19 Penali per la gestione dell'impianto di distribuzione; pag. 8

Art. 20 Deposito cauzionale; pag. 8

Art. 20 Collegio Arbitrale; pag. 9

Art. 21 Spese contrattuali; pag. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di JELSI, in seguito denominato per brevità "Comune", concede e affida alla Società...........................………………………… in seguito chiamata semplicemente "Società Concessionaria", che accetta la gestione del pubblico servizio di distribuzione gas in tutto il territorio comunale, di gas metano canalizzato per uso domestico, riscaldamento, attività artigianali, industriali e commerciali ed ogni altro uso. La Concessionaria corrisponderà al Comune un corrispettivo annuo per la gestione del servizio, pari al ------------ % ( ----------------------------) calcolato sul ricavo dell'attività di distribuzione del gas, per qualsiasi uso, al netto di imposte e tasse. Detto importo sarà versato, con scadenza semestrale di ogni anno, sul conto di tesoreria del Comune, fatto salvo il diritto della Concessionaria a conguagliare con eventuali crediti che la stessa dovesse vantare. Il Comune concede in uso alla Società Concessionaria l'esistente impianto di ricezione misura e distribuzione gas di proprietà, gli allacci e i relativi contatori esistenti all'atto della consegna. La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata della presente Convenzione, sia utilizzando l'impianto esistente sia tutti quelli che il Concessionario realizzerà in accordo con l'Amministrazione Comunale o con futuri utenti. A tal scopo il Comune concede alla società Concessionaria per tutta la durata della convenzione e a titolo di servitù gratuita l'occupazione del suolo pubblico per le installazioni inerenti la distribuzione del gas nel territorio comunale per tutti gli impianti di proprietà del Comune e quelli gratuitamente devolvibili. Il Concedente si adopererà anche per favorire il rilascio dei permessi da parte di Enti Pubblici o Privati, mentre acquisirà a propria cura o delegherà la Società per acquisire i permessi e le aree da espropriare, relativi ai privati, ove il tracciato delle menzionate condotte o degli altri impianti accessori, di progetto o di variante in corso d'opera, interessassero opere o proprietà di terzi. La Società avrà facoltà di estendere il servizio a Comuni o frazioni di Comuni vicini, purché ciò non costituisca detrimento al servizio per il Concedente. Il Comune si impegna per tutta la durata della concessione a non concedere autorizzazioni a terzi per il collocamento di condutture gas per gli usi previsti dalla presente convenzione sul territorio comunale. Ciò non fa riferimento alle condutture di energia elettrica o al trasporto di altri vettori energetici che derivino dal ciclo di produzione dell'energia elettrica.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 12 ( diconsi dodici) a decorrere dalla data di inizio del servizio. La Società Concessionaria, alla scadenza, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al Comune. Alla scadenza della concessione la società Concessionaria dovrà riconsegnare l'impianto al Comune salvo l'esistenza di eventuali crediti da parte della Concessionaria nei confronti dei Comune, solo in questo caso il Comune rientrerà in possesso dell'impianto dopo il pagamento di quanto dovuto alla Concessionaria.

ART. 3 - PROPRIETA' DEI BENI

L'impianto di distribuzione dei gas nel territorio del Comune di JELSI, costituito a titolo esemplificativo da cabina di prelievo, feeders di trasporto, gruppi finali di riduzione, rete di distribuzione attacchi stradali predisposti per gli allacciamenti dell'utenza e più dettagliatamente descritti nello stato di consistenza dei beni patrimoniali che sarà redatto e sottoscritto dalle parti contestualmente alla firma della presente concessione, e di proprietà del concedente, che lo affida in comodato alla Società, perché lo gestisca nei modi, nel termini e nei tempi previsti dalla presente convenzione. Gli impianti realizzati con interventi straordinari a carico del concedente e concordati con la Società in seguito alla stipula del presente Atto, andranno ad incremento della proprietà del Concedente stesso ad avvenuto pagamento di quanto dovuto alla Società, in base agli accordi di cui all'art.5, 1° comma e saranno pertanto soggetti alle medesime condizioni d'uso, di cui al 1° comma del presente articolo. La concessionaria si assume l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria ed a subentrare in tutte le obbligazioni che gravano sul Comune esonerandolo da ogni responsabilità.

ART. 4 - ESTENSIONE DELLA RETE

Tutti i potenziamenti e le estensioni dell'impianto, le costruzioni di nuovi impianti nell'ambito del territorio comunale di JELSI, sia nelle aree in cui già esiste l'impianto sia per le estensioni in aree attualmente prive di rete di distribuzione, dovranno essere eseguite a cura della Concessionaria. La Concessionaria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese ogni estendimento di rete qualora sul nuovo tratto sia esistente una densità media di 1 utente ogni ----------- -- (diconsi---------------------) metri di conduttura stradale da eseguire. In caso di estensioni della rete che comportino una densità inferiore al minimo sopra indicato, i gruppi di utenti o l'Amministrazione comunale dovranno versare alla concessionaria un contributo a fondo perduto relativo alla parte di impianto eccedente il suddetto indice. Il tratto di rete eseguito con il contributo resterà di proprietà della società Concessionaria e, al termine della concessione, il Comune lo riscatterà con il criterio di stima industriale limitatamente alla spesa effettiva sostenuta dalla Concessionaria. Indipendentemente dalla densità, il Comune potrà chiedere l'estensione della rete di distribuzione e in tal caso la società Concessionaria avrà diritto al contributo anticipato per la sola quota di supero dell'indice. Per l'estensione della rete in zone a sviluppo industriale, la ripartizione degli oneri sarà oggetto di trattativa con la concessionaria e i singoli utenti industriali. La società Concessionaria si impegna a trasmettere al Comune una comunicazione con i relativi elaborati prima dell'inizio di ogni lavoro di estensione rete; gli interventi dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla comunicazione. La Concessionaria dovrà ottenere tutte le autorizzazioni da parte di uffici di Enti competenti previsti da leggi e regolamenti vigenti, prima della esecuzione di ogni ampliamento. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei regolamenti e leggi vigenti e della buona tecnica, tenendo sollevato civilmente e penalmente il Comune da ogni danno in conseguenza dei lavori. I lavori che interessano il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi rimanere aperti per il tempo strettamente necessario.

ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Alla scadenza della concessione, il Concessionario restituirà l'impianto esistente, oggetto di

gestione.

1 . L'impianto originariamente ricevuto in gestione, sarà restituito al Comune senza corresponsione di alcun indennizzo tra le parti. Esso dovrà essere restituito in perfetto stato d'uso e manutenzione, tenendo conto del normale deperimento conseguente all'uso.

2. Il Concessionario trasmetterà, altresì, al Comune gli impianti realizzati nel corso della gestione:

a) Gli impianti e le reti realizzate con fondi dell'Amministrazione comunale saranno restituiti a quest'ultimo a titolo gratuito;

b) Gli impianti realizzati con la partecipazione economica della Concessionaria, saranno restituiti all'Amministrazione comunale a fronte di un corrispettivo, che quest'ultimo dovrà versare alla Concessionaria, determinato secondo il criterio di stima industriale sulla sola parte o quota di rete finanziata dalla Concessionaria, così come previsto nel Testo Unico n. 2578 del 15.10.1925. La stima del valore industriale, sarà eseguita d'intesa fra le Parti, o in caso contrario dal Collegio Arbitrale di cui all'art.21 della presente convenzione.

ART. 6 - ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE

La Concessionaria dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore incluso secondo razionali criteri di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano stipulato con la Concessionaria un regolare rapporto di utenza, il contatore dovrà essere installato su apposita nicchia realizzata a cura e spese dell'utente e comunque in posizione raggiungibile da suolo pubblico, L'utente deve procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento interessanti la proprietà. Per la realizzazione delle suddette opere (presa stradale derivata dalla condotta principale e sue diramazioni, eventuali colonne montanti con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione, tronchetti trasversali con attacco per misuratori , fornitura e posa dei misuratori) la società Concessionaria potrà richiedere all'utente il versamento di un contributo forfettario a fondo perduto determinato come segue:

- per uso domestico fino a 6mc/h .... Euro…………………. (diconsi……………………………)

per i primi …………………(diconsi……………………) mt.

I prezzi di cui sopra sono comprensivi di oneri di scavo, di rinterro e ripristino. Gli stessi potranno essere aggiornati ogni anno, con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai e impiegati, rilevata nell'ultimo mese di giugno rispetto al giugno precedente. Il contributo di allaccio per uso industriale sarà commisurato al valore delle opera da realizzare ivi comprese eventuali gruppi di riduzione della pressione ed adeguamenti di strutture preesistenti. L'allacciamento di edifici di proprietà o gestione comunali, adibiti a servizi e/o uffici pubblici, non verrà richiesto alcun contributo e pertanto le opere necessarie saranno eseguite a totale carico della Concessionaria. Il Comune potrà sempre verificare la congruità degli importi richiesti all'utenza.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL GAS

La società Concessionaria immetterà nella rete di distribuzione gas naturale (metano) con le stesse caratteristiche di quello consegnato dalle Aziende di trasporto avente un potere calorico medio di riferimento di 9.2 Mcal/mc misurato alla pressione di 760 mm. di Hg ed alla temperatura di 15°c. Qualora si rendesse necessario sostituire il gas con altro gas combustibile, questo dovrà avere le caratteristiche idonee per l'uso cui viene destinato e autorizzato dal Comune; in tal caso si dovranno prendere opportuni accordi con la Concessionaria anche in merito alle tariffe di vendita e ai costi di trasformazione. La pressione di distribuzione del gas deve essere ridotta per gli usi previsti e può variare da un minimo di 200 mbar. Il Comune ha facoltà di controllo sulle caratteristiche del gas erogato.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

In caso di temporanea sospensione di erogazione del gas da parte delle Aziende di trasporto, che non dipenda da inadempienza della Concessionaria, le parti dovranno trovare una soluzione alternativa in modo che l'utente possa avere la somministrazione del gas; in questo caso la Concessionaria è autorizzata a distribuire energia alternativa se le condizioni lo consentono, previo accordo con il Comune.

ART. 9 - FORNITURA DEL GAS

I rapporti intercorrenti tra la Concessionaria e l'utenza sono disciplinati dalla presente convenzione, dal regolamento di utenza e dalla carta di servizi nel rispetto dei principi generali previsti dalle direttive di leggi vigenti. Detto regolamento potrà essere aggiornato dalla Concessionaria in accordo con il Comune nel corso della concessione per tener conto di nuove eventuali situazioni gestionali. Inoltre, copia del regolamento e della carta dei servizi vigente dovrà essere a disposizione degli utenti a semplice richiesta. La fornitura del gas sarà fatta a misura e i contatori, preventivamente sottoposti a verifica governativa, saranno del calibro che la Concessionaria riterrà adeguato alle singole forniture secondo quanto richiesto dall'utente.

ART. 10 - TARIFFE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Il prezzo di distribuzione dei gas sarà, al netto di tasse imposte e contributi governativi, regionali e comunali che si intendono a carico degli utenti, sarà determinato sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.237 del 28/12/2000 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001 avente ad oggetto "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione dei gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" e successivi aggiornamenti e/o modificazioni; a tal fine la Concessionaria sottoporrà la preventiva approvazione alla competente Autorità per l'energia elettrica e il gas le tariffe da applicare al Comune. Nel rispetto della normativa vigente sopraindicata, le tariffe di distribuzione dovranno comunque garantire alla Concessionaria il recupero puntuale dei costi, oltre un'equa remunerazione del capitale e delle risorse investite per la gestione, il tutto secondo le

norme di legge. Anche per i successivi aggiornamenti delle tariffe la Concessionaria opererà secondo quanto previsto dall'anzidetto provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successivi aggiornamenti e/o modificazioni.

ART. 11 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario provvederà a diffondere il proprio numero telefonico attraverso il quale, senza alcun addebito per il Cliente, gestirà il rapporto con l'utenza. Il personale del Concessionario si attiverà quindi per domande di allacciamenti, domande di posa contatori, disdette, contratti di fornitura del gas e ogni altro contratto riguardante il servizio, chiarimento ed informazioni richieste dal Cliente e ogni altro adempimento relativo al rapporto con l'utente stesso. La società concessionaria, inoltre, potrà richiedere il versamento di una somma forfettaria a titolo di anticipazione sul consumi. Nei rapporti con i Clienti, il personale del Concessionario deve mantenere un comportamento ineccepibile e di massima correttezza. Il Concedente può richiedere al Concessionario l'avvicendamento nel servizio di quel personale per il quale siano dimostrabili ripetuti e gravi atteggiamenti scorretti nei confronti dei Clienti. Il Concessionario è tenuto a fornire gratuitamente al Cliente ogni chiarimento richiesto per la razionale utilizzazione del gas, nonché la consulenza tecnica anche agli installatori per la migliore realizzazione degli impianti. Nei rapporti con l'utenza, inoltre, il Concessionario resta impegnato a rispettare il "Disciplinare per la fornitura del gas ai Clienti" approvato dal Concedente. Detto "Disciplinare" potrà essere aggiornato dal Concessionario in accordi con il Concedente nel corso della concessione per tenere conto di nuove eventuali situazioni gestionali.

ART. 12 - FATTURAZIONE

La fatturazione dei consunti del gas metano avverrà ad intervalli di durata non superiore a due mesi, nel periodo novembre/aprile, mentre non potrà superare i quattro mesi, nel periodo maggio/ottobre. 1 consunti dovranno essere pagati, a mezzo conto corrente postale o tramite banca indicata dalla Concessionaria, entro i termini dalla stessa stabiliti. Sulle bollette deve risultare il quantitativo di gas consumato in metri cubi, il costo unitario, l'importo totale dovuto e gli oneri fiscali gravanti sul cliente a titolo di imposta di consumo. Il cliente non ha obbligo di consumo dei gas, ma ha l'obbligo del pagamento della quota fissa mensile in funzione dell'uso e della portata del contatore secondo le aliquote fissate dalle disposizioni in materia. Il Concessionario provvede alla fatturazione dei consumi, alla spedizione delle bollette, all'incasso dei contributi di allacciamento, depositi di garanzia, e di ogni altro provento, di qualsiasi natura, riguardante il servizio. Esso provvede inoltre a tutti gli adempimenti amministrativi e tributari previsti dalla Legge e alla ottemperanza delle disposizioni governative in merito.

ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Per la durata della presente convezione la Concessionaria si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e tubazioni con esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo, al fine di:

- mantenere l'impianto in perfetta efficienza in modo che sia garantito il funzionamento regolare di distribuzione gas secondo le leggi vigenti;

- osservare e far osservare le norme in materia di sicurezza e di igiene che, durante l'esercizio del contratto, venissero stabilite in riferimento al servizio gas;

- pagare direttamente agli aventi diritto i quantitativi di gas che verranno da essa ritirati;

- sollevare il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza e conseguenza della presente concessione;

- fornire un servizio di reperibilità di personale specializzato della società, nell'arco delle 24 ore, sia in giornata feriale che festiva;

- garantire un controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le reti con attrezzature specifiche per la ricerca di eventuali dispersioni di gas od anomalie della struttura;

  1. effettuare la manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche degli apparecchi di riduzione primaria e secondaria, controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiatura per la protezione catodica, verifica delle condotte stradali;
  2. assicurare per un importo pari al valore dell’impianto, con un minimo di Euro 516.456,90, l’impianto stesso e l’esercizio di esso contro i rischi per responsabilità civile verso terzi, depositando presso il Comune una copia della polizza assicurativa;
  3. applicare la Carta del servizio gas presentata in sede di affidamento della concessione.

ART. 14 - VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla presente concessione e che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste e che le tariffe di vendita praticate dalla Concessionaria alle utenze siano quelle fissate dall'art. 11 del presente Atto. La società Concessionaria deve prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati designati dal Comune dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune dovrà rilasciare gli atti e i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione del servizio con puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza. Il Comune si impegna ad avvisare tempestivamente la Concessionaria prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo di vie o piazze ove siano collocate tubazioni del gas.

ART. 16 - RAPPORTI CON LA GESTIONE PRECEDENTE

Tutti gli utenti che hanno sottoscritto il contratto di fornitura con la gestione comunale, con la firma del presente atto diventano utenti della società Concessionaria e sono tenuti a rispettare quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 17 - TRASFERIMENTO CONCESSIONE

La società Concessionaria non potrà cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Comune, ma potrà comunque addivenire a fusioni od incorporazioni con altre Società ai sensi degli articoli del Codice Civile o trasferire la concessione a Società collegate previa comunicazione scritta al Comune.

ART. 18 - REVOCA - DECADENZA - VARIAZIONI

Nel casi di scioglimento o fallimento della società Concessionaria, la presente concessione si intenderà automaticamente revocata. La decadenza della concessione può essere pronunciata dal Comune nel seguenti casi:

- inosservanza nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei confronti del personale dipendente della Concessionaria;

- trasferimento a terzi della concessione al di fuori di quanto previsto dall'art.20;

- sospensione della fornitura del gas per più di 10 giorni consecutivi per cause non dipendenti da forza maggiore;

In tutti i casi sopra riportati, prima di deliberare la scadenza il Comune farà pervenire alla

Concessionaria una diffida, dando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, per eliminare le inadempienze. In caso di revoca o decadenza della concessione il Comune entrerà in possesso di tutti gli impianti anche se realizzati dalla Concessionaria. La presente concessione può subire variazioni in tal caso ogni variazione dovrà avvenire per sua validità, attraverso atto scritto approvato e sottoscritto dalle parti.

ART. 19 - PENALI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

DI DISTRIBUZIONE

In caso di inadempienza da parte della Concessionaria agli obblighi di cui all'art. 13 della presente convenzione, salvo cause di forza maggiore e caso fortuito, il Concedente, previa contestazione alla Concessionaria e sentita la medesima, potrà richiedere a carico della stessa ed in via amministrativa le seguenti penali:

1. Qualora il controllo indicasse un potere calorifico del gas deficitario rispetto al

potere calorifico del gas consegnate dalle Aziende di trasporto, la penale sarà pari

al ………..% (diconsi……………….) del fatturato giornaliero, stimato sulla base delle erogazione del gas reale e sulla tariffa in vigore per ogni 1 % di valore medio del potere calorifico in difetto;

2. Ogni qualvolta la pressione del gas, misurato lungo la rete stradale su di una conduttura ad erogazione diretta e di diametro non inferiore ai 50 mm, non sarà conforme al disposto dell'art. 7 sarà comminata alla Concessionaria una penalità di Euro ……… (Diconsi ……………….) per ogni ora di durata del disservizio. Qualora la Società ritenga che le inadempienze di cui ai precedenti commi dipendano da cause di forza maggiore, dovrà dichiararlo entro 24 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, semprechè la forza maggiore sia debitamente comprovata salvo gravarne ai sensi di Legge o di contratto.

3. Nel caso, infine di sospensione della fornitura del gas per più di dieci gironi, causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata, la Concessionaria dovrà corrispondere una penale dell'importo di Euro…………………..(diconsi ………………………..) per ogni giornata di sospensione della fornitura del gas.

Quando l’ammontare delle penali nel corso di durata della concessione raggiungerà il 10 % (dieci % ) del valore che sara attribuito alla concessione in sede di stipula del contratto di servizio, il contratto sarà risolto automaticamente a danno del concessionario.

Le penali saranno comminate dal Comune previa diffida scritta e nel caso che nel termine assegnato nella diffida, il concessionario non abbia presentato fondate giustificazioni per il ritardato adempimento.

E’ sempre fatta salvo lo stato di necessità e le cause di forza maggiore.

Il valore delle suddette penali, sarà verificato ogni 5 anni e di comune accordo saranno apportate le modifiche eventualmente necessarie.

ART. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario, al momento della stipula del contratto di concessione, dovrà presentare al comune una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, per tutta la durata della concessione, nella misura del 5 % del valore della concessione indicata nella convenzione.

Il Comune potrà avvalersi della cauzione in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, di anticipazione sul risarcimento di danni, nonché a rimborso delle somme che il Comune dovesse sostenere per colpa del concessionario.

 

ART. 21 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni sua clausola, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, in qualità di amichevoli compositori. 1 tre membri saranno nominati uno dal Concedente, uno dalla Concessionaria ed il terzo fra le Parti. In difetto, il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Campobasso il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso. Gli arbitri decideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale. Esaurita la competenza del Collegio Arbitrale le parti si danno reciprocamente atto che la stessa spetterà al Tribunale di Campobasso.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla presente Concessione per la sua registrazione e trascrizione sono a carico del "Concessionario".