ORIGINALE

 

 
 


                                                                                                                                            

COPIA

 
                                                                       

Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                        42


 

OGGETTO: “Unione dei Comuni del Tappino”: Atto Costitutivo e Statuto.                                                           Approvazione.                                                                                                                                  

                                               

 

 L’anno duemilaquattro, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore  9,00 nella sala adunanze consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l’adunanza il signor avv. Mario Ferocino nella sua qualità di Sindaco.

assente

 

 

presente

 

 

resente

 

 

assente

 

 

presente

 

 

resente

 

 
All’appello nominale risultano:

                                                                                             

 

1. FEROCINO                       Mario                     X                .              8. PANZERA                      Simona                    X                 . 

2. IACONIANNI                  Maurizio                .                X             9. VALIANTE                     Salvatore                 X                 .

3. SANTELLA                      Mario Albino         X                .            10. MORRONE                    Antonio                  X                 .

4. TESTA                              Costanzo                                X                .            11. CIACCIA                        Battista Martino    .                 X

5. PASSARELLI                    Michele                  X                .            12. MAIORANO                                  Francesco               .                 X

6. MARTINO                       Anna                       X                .            13. MARTINO                     Giuseppe                               X                 .

7. SANTELLA                      Nicola                     X                .                                                           TOTALE               10                3        

 

Giustificano l’assenza i signori ______________________________________________________.            

Partecipa il Segretario Comunale dr. Maria Manes incaricato della redazione del verbale.

 

SEGRETARIO COMUNALE

 

Preventivamente consultato a norma dell’art.49 del T.U. n.267/2000, acquisiti i pareri pervenutigli dai Responsabili dei servizi relativamente alla copertura finanziaria, alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica, nonché ad ogni adempimento di registrazione riferibile alle spese eventualmente deliberate con il presente atto,

ATTESTA

 

di non aver rilevato vizi di legittimità e di aver conseguentemente espresso parere favorevole all’adozione del presente deliberato nel testo così come proposto e riportato all’interno.

Detto parere favorevole è altresì esteso alla regolarità contabile e, per quanto di competenza, alla regolarità tecnica.

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                        F.to dr. Maria Manes

 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

        F.to avv. Mario Ferocino                                                            F.to dr. Maria Manes

 

 

Copia conforme all’originale.                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                     F.to dr. Maria Manes

Dalla Sede Municipale, lì _____________

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 

CERTIFICA

 

che la presente deliberazione:

 

q       E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U. n.267/2000;

 

q       E’ stata trasmessa, con lettera n. _______ in data _____________ all’organo regionale di controllo  come prescritto dall’art.125, del T.U. n.267/2000;

 

 

Dalla Sede Municipale, lì _____________                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                               F.to dr. Maria Manes

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

 

Dalla Sede Municipale, lì _____________                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                F.to dr. Maria Manes

 

 

 

ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

 

Prot. N. ____________

 

Nella seduta del ____________________________________ non rileva vizi di legittimità.

 

            Campobasso, lì __________________

                                                                                                          P.c.c.

                                                                                              Campobasso, lì ____________________

 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________                            ____________________________________

 

E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. D’Amico Pasquale.

E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. D’Amico Michele.

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO:

            CHE lo scorso 1 dicembre, a Jelsi – tra i Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro – è stata convenuta la costituzione dell’Unione dei Comuni del Tappino”;

            CHE la stessa, conformemente al dettato normativo di riferimento – art. 32 del T.U.E.L. n. 267/2000 – si prefigge lo scopo di consentire ai Comuni l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza;

            CHE a fondamento del funzionamento dell’Unione c’è lo Statuto, nel quale sono definiti, tra l’altro:

-         gli organi;

-         le modalità della loro costituzione;

-         le funzioni;

-         le corrispondenti risorse;

ATTESO che la “ratio” della scelta operata dagli Amministratori dei Comuni interessati è nell’esigenza di migliorare – attraverso l’Unione - l’efficienza dell’azione amministrativa dei singoli Enti;

VISTO l’Atto Costitutivo (allegato A);

VISTO lo Statuto (allegato B);

ATTESO che nella precedente seduta – relativamente allo Statuto – non è stato ottenuto il voto favorevole della maggioranza qualificata;

VISTO l’art. 6 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 che in tema di approvazione di Statuti, testualmente recita: <<Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie>>;

RITENUTO procedere all’approvazione degli atti in argomento

UDITO il gruppo di minoranza precisare che – a motivazione del voto contrario – richiama integralmente la dichiarazione verbalizzata, nella deliberazione n. 35/2004 e riproposta nella successiva n. 41/2004;

DATO ATTO che anche il Sindaco si riporta alle considerazioni espresse nelle due precedenti deliberazioni richiamate;

CON VOTI: n. 8 favoreli e n. 2 contrari (espressi dai consiglieri di minoranza Morrone Antonio e Martino Giuseppe)

 

DELIBERA

 

q       DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;

q       DI DARE ATTO che lo scorso 1 dicembre, a Jelsi – tra i Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro – è stata convenuta la costituzione dell’Unione dei Comuni del Tappino;

q       DI APPROVARE – con maggioranza assoluta – l’Atto Costitutivo dell’Ente (allegato A);

q       DI APPROVARE – con maggioranza assoluta –  lo Statuto (allegato B);

q       DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

 

 

STATUTO

DELL’UNIONE DEI

COMUNI DEL TAPPINO

Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO

TITOLO I  -  ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Obiettivi e principi.

 

Art. 4 - Criteri generali di azione

Art. 5 - Sede dell’Unione

Art. 6 - Durata

Art. 7 - Scioglimento e Recesso

Art. 8 - Partecipazione di altri Comuni

Art. 9 – Competenze

Art. 10 - Procedimento per il trasferimento delle competenze 

TITOLO II - ORDINAMENTO DI GOVERNO

Art. 11  - Organi dell’Unione

Art. 12 - Consiglio dell’Unione

Art. 13 - Competenze del Consiglio dell’Unione

Art. 14  - Convocazione del Consiglio

Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio

Art. 17 - Gruppi consiliari

Art. 18 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri

Art. 19 - Competenza della Giunta

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

Art. 21 - Presidente e Giunta dell’Unione

Art. 22 - Il Vice Presidente

Art. 23 - Competenze del Presidente

Art. 24 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Art. 25 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione

Art. 26 - Divieto di incarichi e consulenze

Art. 27 – Permessi e indennità

Art. 28 - Regolamenti

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 29 - Criteri generali

Art. 30 - Consultazioni

Art. 31 - Istanze, osservazioni, proposte

Art. 32 - Referendum consultivo

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Principi per l’organizzazione degli uffici

Art. 34 - Personale dell’Unione

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 36 - Direttore dell’Unione

Art. 37 - Forme di gestione

Art. 38 - Collaborazione fra Enti

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39 - Finanze dell’Unione

Art. 40 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione

Art. 41 - Attività finanziaria, bilancio e rendiconto

 

Art. 42 - Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

 

Art. 43 - Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

Art. 44 - Revisione economico-finanziaria

Art. 45 - Tesoreria

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALI

Art. 46 - Capacità normativa dell’Unione:  inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 47 - Verifica stato di attuazione dei regolamenti

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 48 - Costituzione

Art. 49 - Atti regolamentari

Art. 50 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 51 - Segretario dell’Unione

Art. 52 - Entrata in vigore

 

TITOLO I  -  ELEMENTI COSTITUTIVI

 

Art. 1 - Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ente locale autonomo "Unione dei Comuni del Tappino". Esso è approvato unitamente all’atto costitutivo dell’Unione, dai consigli comunali con le procedure e le  maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.

L’Unione del "Tappino", composta dai Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro - in seguito chiamata Unione - è costituita volontariamente, ai sensi dell’art. 32 del  T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000. L’Unione ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

L’Unione è costituita dall’insieme dei territori di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro.

 

Art. 2 - Finalità

L’Unione è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Essa coincide con l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Spettano all’Unione tutte le funzioni amministrative e i servizi che le verranno conferiti dai Comuni.

All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, fatta salva la ripartizione della spesa da determinarsi in sede di conferimento del servizio medesimo e comunque, in proporzione alla popolazione residente.

 

Art.  3 - Obiettivi e principi

Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) promuovere e incentivare, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, lo sviluppo socio-economico del comprensorio dell’Unione;

b) favorire la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono, anche svolgendo la funzione di programmazione e progettazione per le funzioni comunali, organizzando ed erogando le funzioni ed i servizi ad essa conferiti;

c) mantenere i rapporti con gli altri enti locali e in particolare con i Comuni, la Provincia, la Regione, lo Stato e la UE, anche allo scopo di attuare pienamente il principio di sussidiarietà attraverso il massimo conferimento di funzioni e servizi all’Unione con le relative risorse. Inoltre, nel rispetto dell’equilibrato assetto del territorio, del benessere dei cittadini e della tutela dell’ambiente, l’Unione favorisce l’integrazione dei vari territori del comprensorio.

Sono principi e criteri generali di organizzazione dell’Unione:

1) la programmazione attraverso la propria azione amministrativa e quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio;

2) la collaborazione con i comuni partecipanti e gli altri enti pubblici;

3) la separazione funzionale tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi.

L’Unione assume e gestisce i servizi pubblici locali tendendo ad un costante miglioramento della loro qualità e fruibilità, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Inoltre, l’Unione promuove la semplificazione dell’attività amministrativa, in particolare con l’istituzione dello Sportello Unico per le Imprese.

L’Unione, nella determinazione delle tariffe, imposte e tasse si ispira al principio della mutua solidarietà.

 

Art. 4 - Criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l’Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l’attività amministrativa.

L’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Gli organi dell’Unione hanno cura di provvedere che l’assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all’Unione, prevedano una durata non superiore a dieci anni e che comunque, dispongano espressamente in merito all’evenienza sia della fusione, sia del suo anticipato scioglimento.

 

Art. 5 - Sede dell’Unione

La sede dell’Unione è individuata nel Palazzo Municipale di Campodipietra, salvo diversa determinazione del Consiglio dell’Unione.

I suoi organi ed uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse, purché ricompresi nell’ambito del territorio che la delimita.

Presso la sede, la Giunta dell’Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

 

Art. 6 - Durata

L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 7 - Scioglimento e Recesso

La proposta di scioglimento dell’Unione è deliberata con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.

Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione delle attività dell’Unione.

Lo scioglimento dell’Unione avviene se è deliberato da ciascuno dei Consigli Comunali dei Comuni componenti l’Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il recesso unilaterale dall’Unione di un singolo Comune, è deliberato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Il recesso deliberato dalla metà più uno dei comuni partecipanti all’Unione comporta lo scioglimento dell’Unione stessa.

Il Comune che recede unilateralmente dall’Unione perde ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell’Ente conservando, nel contempo e fino alla relativa scadenza, tutti gli obblighi eventualmente derivanti da contratti, convenzioni ecc, contratti nel periodo di partecipazione all’Unione.

Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi; le Giunte Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione - come specificato nel successivo art. 34 - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione, dal liquidatore e dal Direttore e/o Segretario dell’Unione.

 

Art. 8 – Partecipazione di altri Comuni

La procedura per l’ingresso di altri Comuni nell’Unione del Tappino è disciplinata nel seguente modo.

Il Comune richiedente formula istanza sulla quale, previa istruttoria degli uffici, si esprime la Giunta dell’Ente.

Nel caso in cui la Giunta non si esprima nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, la stessa si intende respinta.

In caso di parere favorevole da parte della Giunta, il Comune richiedente provvede a trasmettere apposita deliberazione Consiliare di approvazione dello Statuto e di tutte le altre condizioni elencate nell’atto di Giunta.

Il Consiglio dell’Unione, su richiesta del Presidente, provvede a deliberare circa l’ingresso del nuovo Comune all’interno dell’Unione e circa l’eventuale modifica dello Statuto.

Il nuovo Ente farà parte dell’Unione, a tutti gli effetti di legge, dalla data di eseguibilità degli atti Consiliari di cui sopra. Dalla citata data e per la durata di un anno, tutte le erogazioni a favore del Comune entrato a far parte dell’Unione saranno ridotte del 20%, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Allo stesso modo è prevista la possibilità di determinare la fuoriuscita dall’Unione di uno dei Comuni associati.

A tal fine deve essere presentata una relazione, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della Giunta, relativa alla proposta di fuoriuscita, contenente le motivazioni che hanno indotto la sua presentazione.

Detta relazione deve essere trasmessa al Comune interessato, che ha 30 giorni di tempo per far pervenire eventuali controdeduzioni.

Nei dieci giorni successivi la documentazione è discussa dalla Giunta che può respingere la proposta o approvarla. In quest’ultimo caso il Presidente dell’Ente, entro 30 giorni, convoca il Consiglio per l’esame del caso. Per essere accolta dall’Assemblea, la proposta di fuoriuscita dell’Ente, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, senza computare tra questi i componenti che rappresentano l’Ente di cui si discute la fuoriuscita.

L’Ente escluso non farà più parte dell’Unione, a tutti gli effetti di legge, dalla data di eseguibilità degli atti Consiliari di cui sopra.

Il Comune che fuoriesce conserva, unitamente all’Unione, e fino alla relativa scadenza, tutti gli obblighi eventualmente derivanti da contratti, convenzioni ecc, contratti nel periodo di partecipazione all’Ente.

 

Art. 9 - Competenze

Ai sensi del successivo art. 10 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all’Unione, sono affidate all’Unione, in via di primo trasferimento, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi.

a) Servizi di nettezza urbana, di smaltimento dei rifiuti in genere e di tutela ambientale ed i relativi adempimenti burocratici;

b) La Polizia Municipale;

c) La realizzazione di progetti per l’erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali, ad esempio, impianti sportivi, case di riposo, biblioteche, centri di assistenza diurna, assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap);

d) La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete e di gestione banche dati;

e) La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;

f) Azioni di tutela e coordinamento delle attività didattiche e non, di ogni ordine e grado;

g) I servizi e le attività di prevenzione per i minori e le categorie sociali a rischio (tossico dipendenti, ecc.);

h) Brokeraggio assicurativo per la gestione dei servizi concernenti i beni comunali, i dipendenti e gli amministratori;

i) Sportello unico per le imprese;

l) Collegio arbitrale per i procedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti;

m) Manutenzione e gestione del servizio di pubblica illuminazione;

n) Azioni di sensibilizzazione e coordinamento nella Protezione Civile;

o) Attività derivanti dalla legge 626/96;

p) La gestione degli appalti di servizi e forniture riferiti ai servizi gestiti;

q) Il servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici e la fornitura di gasolio e il gas degli stessi edifici;

r) Manutenzione del verde pubblico e delle aree cimiteriali;

s) Gestione dei depuratori comunali fino al definitivo passaggio all’A.A.T.O.;

t) L’Unione si propone lo sviluppo del territorio anche attraverso la promozione culturale, sociale e turistica dello stesso.

Sono altresì affidate all’Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni, per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne ugualmente l’incarico all’Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all’Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l’accollo di tali spese è ragguagliato all’entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

All’Unione i Comuni possono attribuire, comunque, le competenze all’esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative.

L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà, manifestamente deliberata, la menzione del settore attribuito all’Unione con gli atti di trasferimento implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale

 

Art. 10 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento di ulteriori competenze, rispetto al precedente art. 9, è approvato con deliberazione dei Consigli Comunali.

Il trasferimento delle competenze, nell’ambito delle materie di cui all’art. 9, deliberato dalla Giunta dei Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell’Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

Il trasferimento delle competenze amministrative può essere deliberato dai Comuni partecipanti all’Unione, anche limitatamente ad una parte delle funzioni e dei servizi indicati nel precedente art. 9.

A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Il Comune che cura il procedimento di trasferimento, se del caso, è obbligato a risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell’Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi.

Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all’Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell’Unione ed all’espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all’Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell’Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla dal Sindaco del Comune che l’ha inoltrata.

Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l’Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l’esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui all’ultimo  comma del precedente articolo 7, con esclusione del liquidatore.

 

TITOLO II - ORDINAMENTO DI GOVERNO

 

Art. 11  - Organi dell’Unione

Sono organi dell’Unione:

-                        il Consiglio;

-                        la Giunta;

-                        il Presidente.

 

 

Art. 12 – Consiglio dell’Unione

Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all’Unione.

Ogni Comune aderente, sarà rappresentato nel Consiglio dell’Unione dal Sindaco e da due consiglieri comunali, di cui uno espressione della minoranza eletto con voto limitato.

La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

Il Consiglio dell’Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni facenti parte; qualora si proceda ad elezioni amministrative nei due terzi dei comuni partecipanti, il Consiglio dell’Unione deve essere rinnovato nella sua interezza.

I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all’elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell’Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Le dimissioni da Consigliere dell’Unione vanno presentate alla Segreteria dell’Unione e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

 

Art. 13 - Competenze del Consiglio dell’Unione

Il Consiglio determina l’indirizzo politico - amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio dell’Unione è competente per l’adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) la convalida dei propri componenti;

b) i regolamenti di carattere generale con non riguardino l’organizzazione interna dell’Ente;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

d) le convenzioni con l’Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, le Province, con le Comunità Montane, con Comuni non facenti parte dell’Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi dell’Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell’Unione e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) la determinazione dei contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;

i) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dei Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;

j) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;

k) l’ingresso e la fuoriuscita dei singoli Comuni.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni e/o entro il 31 dicembre.

Il Consiglio dell’Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza, a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio dell’Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

 

Art. 14  - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato:

-         su iniziativa del Presidente;

-         su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri,

-         su richiesta della Giunta.

La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l’ordine del giorno della seduta. Nell’avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio dell’Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

Per le sedute consiliari, l’avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Lo stesso viene trasmesso, a cura della Segreteria dell’Ente, ai Sindaci dei Comuni perché provvedano alla regolare notifica della convocazione ai rispettivi Consiglieri. La partecipazione alla seduta consiliare sana, comunque, eventuali vizi di notifica.

Nel casi d'urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

La consegna dell’avviso deve essere certificata mediante lettera raccomandata o fax o telegramma oppure da dichiarazione del dipendente comunale che svolge funzioni di messo.

L’elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno o in un giorno successivo diverso da quello della prima.

 

Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Anche in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto.

 

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La prima seduta del Consiglio dell’Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco, in cui ha sede l’Unione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuate a norma del precedente articolo 14.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Eventuali argomenti non iscritti all’ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del rendiconto e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa sugli enti locali.

I Consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado, di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede l’Assessore più anziano di età.

 

Art. 17 - Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell’Unione.

I Consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.

Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo. Nelle more della nomina, tutti gli atti interessanti i capigruppo sono depositati nella segreteria dell’Ente.

 

Art. 18 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l’insorgere di cause di incompatibilità.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all’interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell’interessato, l’Assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina perché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione.

I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta successiva all’avvenuta vacanza. Il presente articolo non si applica al Consiglieri dell’Unione che rivestono la carica di Sindaco.

 

Art. 19 – Competenza della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell’Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nel confronti del Consiglio medesimo.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Direttore e/o del Segretario e dei dipendenti, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

 

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La seduta é valida in presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

Art. 21 - Presidente e Giunta dell’Unione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio, tra i Sindaci dei Comuni rappresentati in seno all’Assemblea. Una volta eletto, il Presidente nomina gli Assessori nelle stesse forme previste per i Comuni.  

L’elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la maggioranza di cui al precedente comma, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di venti giorni, qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente quinto comma, il Consiglio è sciolto.

Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio per l’impossibilità di eleggere il Presidente dell’Unione, ciascun Comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti entro il termine di cui all’art. 12,  calcolato a partire dalla data dell’ultima seduta del disciolto Consiglio dell’Unione;

La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente e da un numero di Assessori pari a quello previsto dalla normativa vigente per un Comune delle stesse dimensioni demografiche dell’Unione.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del Presidente e degli Assessori.

Per i primi sei mesi dalla costituzione dell’Ente, la Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione.

 

Art. 22 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata al sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

 

Art. 23 - Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta l’Unione, nomina gli Assessori, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie, la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

 

Art. 24 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intera Giunta.

Il Presidente cessa dalla carica, quando perde la qualità di Sindaco e in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.

La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nel confronto del Presidente. Deve contenere, inoltre, il nominativo del nuovo candidato Presidente.

La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.

L’approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.

Il Presidente e la Giunta, in qualsiasi caso, restano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l’elezione del successore.

 

Art. 25 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione

Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell’Unione, si applicano le disposizioni contenute nel T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

In mancanza di opzioni da parte dell’interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell’ambito dell’Unione.

 

Art. 26 - Divieto di incarichi e consulenze

Al Presidente, agli Assessori, ai Consiglieri e al Segretario dell’Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell’Unione.

 

Art. 27 – Permessi e indennità

Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri si applicano le norme del T.U.E.L. per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

 

Art. 28 - Regolamenti

L’Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

I regolamenti, ad intervenuta eseguibilità della deliberazione di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi all’albo pretorio dell’Unione.

 

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

 

Art .29 - Criteri generali

L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

 

Art. 30 - Consultazioni

Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque, a grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.

Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, la Comunità Montana, l’Amministrazione Provinciale, la Regione, Enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

 

Art. 31 - Istanze, osservazioni, proposte

I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l’Unione, della Comunità Montana, della Regione,  gli Enti, della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’Unione stessa.

Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall’organo dell’Unione, che è tenuto ad esprimersi.

 

Art. 32 - Referendum consultivo

Qualora l’Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l’espletamento di un referendum consultivo.

L’indizione del referendum può essere richiesta:

- dal Consiglio dell’Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

- dalla maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

- dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell’Unione, purché in ogni Comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell’Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.

Le deliberazione consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.

Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell’Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell’Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.

Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell’Unione si esprime in merito all’ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati

Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell’Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall’esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 33 - Principi per l’organizzazione degli uffici

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti o può avvalersi di professionalità esterne.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.

Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell’Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.

L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

A tal fine, l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura, inoltre, la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l’accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione dell’azione amministrativa provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative.

Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’Ente specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determina le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

 

Art. 34 - Personale dell’Unione

L’Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

a) la dotazione organica del personale, distinto in:

- convenzionato con i Comuni,

- comandato dai Comuni;

- proprio;

- esterno.

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

L’Unione può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall’Unione e dal singolo Comune aderente, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà al Comune.

Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l’Unione e i Comuni a norma del T.U.E.L. n. 267/2000, ovvero all’istituto del comando, sussistendone gli estremi.

L’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto, comporta l’unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

Nel caso di scioglimento, il personale dell’Unione transita nel ruolo organico dei Comuni interessati.

Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell’Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica dei nuovi comuni risultanti dalla fusione stessa.

 

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

L’Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

 

Art. 36 – Direttore dell’Unione

L’Unione può avere un Direttore Generale che, se nominato, svolge anche le funzioni di Segretario dell’Unione.

Il Direttore nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell’attività di soprintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull’andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone interventi.

Il Direttore sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia e curando l’informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari.

Il Direttore dell’Unione è responsabile delle attività svolte dall’Unione.

In particolare:

a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione;

b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;

c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;

d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell’Ente, al fine di garantire all’Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri d’impostazione e di valutazione delle proprie attività;

e) coordina e gestisce il personale.

Il Direttore, inoltre, sovrintende alla tenuta dell’Albo dell’Unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l’avvenuta pubblicazione ed esecutività degli atti.

Il Direttore Generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Presidente. Cura la pianificazione e l’introduzione di misure operative idonee a migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi e dell’attività amministrativa. Assicura, altresì, l’unitarietà e la coerenza dell’azione dei responsabili di servizio, nell’attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.

La nomina del Direttore Generale è disposta mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;

c) esperienza decennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell’area direttiva presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all’albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.

Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal contratto collettivo, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell’Unione.

Il contratto stabilisce, altresì, i casi di risoluzione anticipata del rapporto e prevede in ogni caso il recesso in relazione alla cessazione dalla carica del Presidente.

Il Direttore Generale è revocato dal Presidente.

In caso di mancata nomina del Direttore Generale, l’Ente può avvalersi della collaborazione di un Segretario Comunale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni. 

                                                                                                            

Art. 37 - Forme di gestione

L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione di società per azioni ed in consorzio con altri Enti.

 

Art. 38 - Collaborazione fra Enti

L’Unione ricerca, con le Amministrazioni Comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

In tal senso la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.  L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio.

Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione che dei Comuni coinvolti.

L’Unione indirizza e coordina in ogni caso l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, viene istituito un sito internet, al fine di permettere a ciascun Comune di prendere visione degli atti adottati dall’Ente.

L’Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri Enti Pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di Enti o di livelli di governo, l’Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni.

 

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

Art. 39 - Finanze dell’Unione

L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L’Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed al compiti che le sono stati attribuiti.

Il servizio finanziario dell’Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell’Unione con uno o più Comuni.

La finanza locale dell’Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;

- contributi erogati dalla Regione;

- contributi erogati dall’Amministrazione Provinciale;

- contributi erogati dalla Comunità Montana;

- trasferimenti operati dai Comuni componenti;

- tasse e diritti per servizi pubblici;

- risorse per investimenti;

- altre entrate.

 

Art. 40 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione

L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa.

Può essere previsto un contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei Comuni, determinato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell’Unione, ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche, relative ai singoli servizi.

La spesa a carico di ogni singolo Comune è costituita:

- di una parte (A) calcolata in rapporto al numero degli abitanti residenti;

- di una parte (B) calcolata in rapporto alla superficie di ogni singolo Ente;

- di una parte rimanente (C) calcolata su dati di bilancio.

Le quote verranno fissate nel seguente modo:

A: quota per abitante prefissata annualmente dal Consiglio dell’Unione.

B: quota per superficie di ogni singolo Ente su parametri di calcolo fissati con deliberazione del Consiglio dell’Unione.

C: quota determinata in percentuale stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio dell’Unione, calcolata sui primi tre titoli del bilancio dei Comuni aderenti, esclusi i trasferimenti speciali e le poste compensativi delle spese.

I dati su cui calcolare le quote saranno desunti dall’ultimo bilancio approvato.  È fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

In fase di prima attuazione può essere richiesto un contributo ai singoli Comuni, calcolato sulla base degli abitanti residenti di ogni singolo Ente.

 

Art. 41 - Attività finanziaria, bilancio e rendiconto

L’Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.

Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

L’Unione delibera entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionare, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i Comuni.

Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dal T.U.E.L. n. 267/2000.

 

 

Art. 42 - Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

Nel caso di cui al comma precedente e comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 30 giorni per la sua approvazione.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo informando, contestualmente, dell’avvenuto il Prefetto perché possa avviare la procedura di scioglimento del Consiglio.

 

 Art. 43 - Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

La mancata adozione, entro i termini di legge, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U.E.L., rilevata dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del Segretario in funzione di commissario, del procedimento di cui all’ultimo comma del precedente articolo.

 

Art. 44 - Revisione economico - finanziaria

La revisione economico-finanziaria dell’Unione è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio dell’Unione di Comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al T.U.E.L. n. 267/2000.

Le funzioni del revisore sono quelle indicate dal T.U.E.L. n. 267/2000, in particolare, il revisore referente esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell’Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dai revisori dei Comuni aderenti.

 

Art. 45 - Tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’Unione è svolto, ai sensi di legge e del regolamento di contabilità, da un istituto cassiere sulla base di apposita convenzione. In fase di prima attuazione il servizio di tesoreria potrà essere affidato all’istituto bancario che svolge il servizio per l’Ente sede dell’Unione. Il servizio dovrà essere svolto alle stesse condizioni operate al Comune.

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALI

 

Art. 46 - Capacità normativa dell’Unione:

 inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l’inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell’Unione deputati a surrogarli.

Gli atti dell’Unione curano di indicare le suddette abrogazioni.  Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

 

Art. 47 - Verifica stato di attuazione dei regolamenti

Con periodicità almeno biennale, il Consiglio dell’Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all’evoluzione delle esigenze dell’Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

 

Art. 48 - Costituzione

L’Unione è costituita a seguito dell’elezione dei suoi organi.

A seguito dell’approvazione del presente statuto e dell’atto costitutivo, gli Enti provvedono alla nomina dei propri rappresentanti.

 

Art. 49 - Atti regolamentari

Sino all’emanazione, di propri ed autonomi regolamenti, l’Unione applica quelli in essere nel Comune sede iniziale dell’Unione, in quanto compatibili con il presente statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario-Direttore, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Fino all’approvazione del regolamento di contabilità, l’organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell’Unione, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell’Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al Presidente dell’Unione.

 

Art. 50 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Consiglio approva il primo bilancio preventivo, nonché lo schema organizzativo dell’Ente, entro 90 giorni dal proprio insediamento o nel termine previsto dalla legge in vigore.

I Comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali individuano, di norma, entro ottobre con decorrenza dell’anno successivo le funzioni ed i servizi che intendono delegare all’Unione, fra quelli elencati all’art. 9 del presente regolamento, o non compresi nel citato articolo.

 

Art. 51 – Segretario dell’Unione

Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario Comunale del Comune ove ha sede l’Unione.

 

Art. 52 - Entrata in vigore

Il presente Statuto è pubblicato e diventa esecutivo secondo le modalità previste per le modifiche statutarie comunali.