ORIGINALE
COPIA
Provincia di Campobasso
OGGETTO: Realizzazione rete telefonia cellulare “OMNITEL Pronto Italia S.p.A.”
Concessione area comunale ed approvazione
schema di convenzione.
L’anno duemilatre, addì dieci, del mese di aprile, alle ore 19,00 nella sala adunanze consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il signor avv. Mario Ferocino nella sua qualità di Sindaco.
assente presente resente assente presente resente
All’appello nominale risultano:
1. FEROCINO Mario X . 8. SANTELLA Nicola X .
2. IACONIANNI Maurizio . X 9. PANZERA Simona X .
3. SANTELLA Mario
Albino X . 10. MORRONE Antonio X
.
4. TESTA Costanzo X . 11.
CIACCIA Battista
Martino X .
5. PASSARELLI Michele X
. 12.
MAIORANO Francesco
. X
6. SANTELLA Giuseppe
Mario X . 13.
MARTINO Giuseppe X .
7. MARTINO Anna X . TOTALE 11 2
Giustificano l’assenza i signori
________________________________________________________.
Partecipa il Segretario Comunale dr. Maria Manes incaricato della redazione del verbale.
SEGRETARIO COMUNALE
Preventivamente consultato a norma dell’art.49 del T.U. n.267/2000, acquisiti i pareri pervenutigli dai Responsabili dei servizi relativamente alla copertura finanziaria, alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica, nonché ad ogni adempimento di registrazione riferibile alle spese eventualmente deliberate con il presente atto,
ATTESTA
di non aver rilevato vizi di legittimità e di aver conseguentemente espresso parere favorevole all’adozione del presente deliberato nel testo così come proposto e riportato all’interno.
Detto parere favorevole è altresì esteso alla regolarità contabile e, per quanto di competenza, alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Maria Manes
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Mario Ferocino F.to dr. Maria Manes
Copia conforme all’originale. IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Maria Manes
Dalla Sede Municipale, lì
_____________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
q E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U. n.267/2000;
q E’ stata trasmessa, con lettera n. _______ in data _____________ all’organo regionale di controllo come prescritto dall’art.125, del T.U. n.267/2000;
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Maria Manes
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Maria Manes
ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Prot. N. ____________
Nella seduta del ____________________________________ non rileva vizi di legittimità.
Campobasso, lì __________________
P.c.c.
Campobasso,
lì ____________________
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________ ____________________________________
E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Valiante Salvatore.
E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. D’Amico Pasquale.
E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Marinaro Sergio.
E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. D’Amico Michele.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE la Nokia Italia S.p.A. (avente sede legale in via Roma n. 108 20060 Cassina dè Pecchi MI) – stante la necessità di operare la realizzazione di una rete per telefonia cellulare per conto della “OMNITEL Italia S.p.A.” sul territorio del Comune di Jelsi – chiedeva a questa Amministrazione di individuare un sito comunale, idoneo a soddisfare le esigenze minime di copertura, presentando uno studio sull’area di c.da Colle Cardellino, contraddistinta in catasto al foglio n. 15 part.lla n. 442 (acquisita al patrimonio comunale mediante permuta decisa dal C.C. con deliberazione n. 23 del 22.04.2002);
CHE la “Vodafone Omnitel”, con nota 534/2002 – oltre che formalizzare la richiesta di concessione in locazione dell’area suddetta – proponeva un canone annuo di €. 11.621,00;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.122 del 6.12.2002 recante la determinazione di conferire al notaio dr Gennaro De Paola l’incarico per la stipulazione dell’atto di permuta;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.61 del 19.12.2002;
VISTO il contratto di permuta, stipulato con atto del notaio dr. Gennaro De Paola n. 28607 dell’11.2.2003;
VISTA – relazione all’istanza in argomento – la relazione del tecnico comunale che di seguito si riporta integralmente:
<<Oggetto: Richiesta di concessione in locazione del terreno di proprietà
comunale sito in contrada Colle Cardellino la realizzazione di una stazione
radio base per la telefonia cellulare.
Presa visione della documentazione relativa al sito
in oggetto, candidato per l’installazione di una antenna per trasmissione
radiomobile, in suddetta area distinta in catasto al foglio 15 particella 1047
non sussistono vincoli ambientali, paesistici ed archeologici.
La suddetta particella dista in linea d’aria circa
Km.1,100 dal centro urbano e m.300 dall’abitazione più vicina.
Per quanto attiene allo studio relativo alle
radiazioni emesse dall’antenna, si rimanda alla documentazione di dettaglio
dalla quale dovrà emergere il rispetto del principio di cautela a salvaguardia
della salute pubblica con le necessarie autorizzazioni di legge prodotte dai
relativi organi competenti.
Distintamente, Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – arch. Filomena Fusco.>>;
CONSIDERATO che l’intervento come da relazione tecnica sopra riportata dovrà attenersi ai criteri e parametri del principio di cautela a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
VISTO lo schema di convenzione;
RICHIAMATO l’art.42 del T.U.E.L. n.267/2000
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
q DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
q DI
DARE ATTO dell’istanza - presentata dalla Nokia Italia S.p.A. (avente sede
legale in via Roma n. 108 20060 Cassina dè Pecchi MI) – di concessione in
locazione di un’area comunale, per la realizzazione di una rete per telefonia
cellulare per conto della “OMNITEL Italia S.p.A.” sul territorio del Comune di
Jelsi;
q DI DARE ATTO dello studio loro proposto sull’area di c.da Colle Cardellino, contraddistinta in catasto al foglio n. 15 part.lla n. 442 (acquisita al patrimonio comunale mediante permuta decisa dal C.C. con deliberazione n. 23 del 22.04.2002);
q DI DARE ATTO della relazione tecnica sopra riportata;
q
DI ACCOGLIERE la richiesta, concedendo in locazione
alla “OMNITEL Italia S.p.A.” l’area comunale sita in Jelsi alla c.da Colle
Cardellino – che per effetto della permuta stipulata per atto del notaio dr.
Gennaro De Paola n. 28607
dell’11.2.2003 – risulta contraddistinta in catasto al foglio n. 15 part.lla n.
1047;
q DI STABILIRE che la concessione dell’area – così come esplicitato nella relazione del tecnico comunale - avviene nel rispetto del principio di cautela: a salvaguardia della salute pubblica e con le necessarie autorizzazioni di legge, prodotte dai relativi organi competenti;
q DI CONFERMARE in €. 11.621,00 il canone annuo, rinviando alla convenzione, per le altre prescrizioni;
q DI DARE ATTO che lo stesso – secondo le indicazioni fornite dal responsabile dell’Area contabile - sarà introitato alla risorsa n. 302025922 del bilancio comunale;
q DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che – a tutti gli effetti – forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
q DI RIMETTERE la presente deliberazione al responsabile dell’area tecnica per gli adempimenti consequenziali di competenza;
q DI
RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.
n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
Sito 3-CB1766-A - JELSI
TRA
Comune di Jelsi (CB) – in persona del responsabile dell’Area tecnica, arch. Filomena Fusco (nata a Jelsi il 13.02.1961 ed ivi residente alla via Roma n. 3, C.F. n. FSCFMN61B53B519G) - con sede in Jelsi alla p.zza Umberto I n. 42 (P.I. 0017280702) nella sua qualità di proprietario - nel seguito “Locatore”,
E
Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda), sede dell’amministrazione e gestionale in Ivrea (TO), via Jervis n.13, capitale sociale versato Euro 2.561.221.982,90, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 93026890017, Partita I.V.A. 08539010010, in persona di ............................................., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio .................................., in data ................, repertorio n........................ - nel seguito “Conduttrice”
-
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente – con la presente
scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula
quanto segue:
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il contratto”).
Il Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che
accetta, la porzione del terreno (il tutto nel seguito “l’immobile”), sito nel
Comune di ........, località ......., via…., catastalmente censito al N.C.T. di
......., Comune censuario .......... , Foglio ... , Particella .... , per
mq..... circa, identificato con colore
rosso nei grafici che, firmati dalle Parti, si allegano al contratto sub A, e
come meglio specificato di seguito.
(Ove necessario indicare nei grafici
allegati, sub A, con opportuna simbologia, il percorso della strada di accesso
all’impianto pedonale e carrabile di cui all’art.7).
Il Locatore dichiara che non sussistono diritti di
terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilita’ ed il
completo godimento dell’immobile da parte della Conduttrice, la quale resta
pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque
avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
Il contratto avrà la durata di
anni 9 (nove).
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Locatore consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 12 (dodici) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto avrà decorrenza dal primo giorno del mese di inizio dei lavori di installazione dell’impianto di cui al successivo art.5.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l’inizio di efficacia dello stesso e’ consentito alla Conduttrice l’accesso alle parti locate per poter condurre sopralluoghi e verifiche necessarie alla definizione del progetto e delle certificazioni.
Art.4- CANONE
Per il periodo dall’inizio
della decorrenza della locazione e per la durata di anni 9 (nove), il canone e’
determinato in Euro 969/00
(novecentosessantanove/00 ) mensili; tale importo, comprensivo delle
spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto come segue: le prime
quattro rate semestrali verranno versate, in via del tutto eccezionale,
anticipatamente in un'unica soluzione per un importo totale pari ad Euro 23.256/00 (ventitremiladuecentocinquantasei/00), a decorrere dal
rilascio delle autorizzazioni edilizie.
Dal secondo anno di decorrenza
contrattuale, le rimanenti rate semestrali anticipate, verranno versate secondo
le naturali scadenze determinate dalla
data di decorrenza del contratto.
A partire dal secondo anno di locazione e così successivamente per ciascun anno, il canone sara’ aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’aggiornamento del canone e’ automatico senza necessità che il Locatore ne faccia richiesta con lettera raccomandata.
I pagamenti saranno accreditati con bonifico bancario, presso l’Istituto di Credito..........................., agenzia di.............................., ABI..........., CAB............, sul conto corrente bancario n.............................., intestato al Locatore, senza presentazione di fattura e senza applicazione di I.V.A.
Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a venti giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di
una rata di canone determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del Codice Civile, soltanto dopo che siano decorsi trenta giorni
dal ricevimento di espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.5- USO DELL’IMMOBILE
L'immobile è concesso in locazione per l’installazione, il funzionamento, il mantenimento, l’adeguamento e la conduzione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’impianto”), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni.
Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, funzionamento, mantenimento ed adeguamento dell’impianto è condizione essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
Il Locatore autorizza la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione qualsiasi modifica ed integrazione alle strutture, antenne ed apparecchiature radio per gli adeguamenti ed aggiornamenti tecnologici dell’impianto, fermo restando l’obbligo della stessa di mantenere immutata la superficie locata.
Il Locatore non è responsabile per la custodia dell’immobile
e dell’impianto.
La Conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico
di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per
rendere l’immobile idoneo allo scopo per il quale viene locato, ivi compresa la
posa ed il mantenimento, anche all’esterno dell’immobile locato sulla restante
proprietà del Locatore (Fg. .., particella/e ..), di tutti i cavi funzionali
all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici sia aerei che sotterranei,
con relativi appoggi e manufatti. Rimane inteso che il diritto di posizionare e
mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente
contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
E’ concesso alla Conduttrice
di eseguire i lavori di realizzazione, adeguamento e mantenimento dell’impianto
utilizzando tutte le soluzioni ed i mezzi tecnici all’uopo necessari.
Sarà, altresì, a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell’impianto.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto, nonchè si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.
Al termine della locazione dell’immobile, la Conduttrice provvederà, a richiesta del Locatore ed a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell’immobile in pristino stato.
Art.6- IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all’immobile.
La Conduttrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso dell’immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da incendio, rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALL’IMMOBILE
Il Locatore consegnerà l’immobile alla Conduttrice, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, e quest’ultima ne apprenderà la detenzione immediatamente dopo la ricezione da parte del Locatore della formale comunicazione inviata dalla Conduttrice di inizio di efficacia del contratto.
La Conduttrice ha il pieno e libero godimento dell’immobile nei limiti dell’uso convenuto.
La Conduttrice avrà facoltà di accedere all’immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, a piedi e con mezzi meccanici, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.
(Ove necessario aggiungere: Per quanto sopra descritto, il Locatore autorizza la Conduttrice a sistemare e/o realizzare, a propria cura e spese, la strada di accesso all’impianto pedonale e carrabile , come individuato nei grafici allegati sub A.)
Art.8- CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Locatore, in caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell’immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario dell’immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il contratto di locazione ad eventuale altro Gestore Concessionario del Servizio di Telecomunicazioni facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice.
Art.9- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente
contratto di locazione sarà registrato a cura della Conduttrice, con assunzione
a suo carico del totale delle spese.
Art.10- MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
Art.11- DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegati:
A) Grafici
............................ li’ ..........................
Il Locatore La Conduttrice
p.il Comune di Jelsi (CB) p.p. Vodafone Omnitel N.V.
......................................... ....................................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:
art.3 (Durata), art.4 (Canone), art.5 (Uso dell’immobile), art.6 (Impegni della Conduttrice), art.7 (Consegna e accesso all’ immobile), art.8 (Cessione del contratto).
Letto, confermato e sottoscritto.
............................li’ ..........................
Il Locatore La Conduttrice
p.p. Comune di Jelsi p.p. Vodafone Omnitel N.V.
......................................... ....................................................